Cassazione Penale, Sentenza n. 14002/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gallico aveva impugnato il diniego dell'Amministrazione penitenziaria alla visione di canali televisivi diversi da quelli indicati nella Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ritenendo che il divieto, non fondato su reali esigenze di sicurezza, ledendo la parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni, il diritto all'informazione e l'offerta trattamentale. Il Ministero ricorse per cassazione: (1) dedusse l'inesistenza della tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., sostenendo che si trattava di mere modalità di esercizio di diritti soggetti a discrezionalità amministrativa; (2) contestò la lettura sulla parità di trattamento, sostenendo che il regime 41-bis giustifica deroghe per il controllo dei flussi informativi esterni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato. Ha precisato che il rimedio previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. è rivolto alla tutela di posizioni giuridiche qualificabili come "diritti" e che producono un attuale e grave pregiudizio se violate; le mere modalità di esercizio del diritto, se rientranti nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione e non manifestamente irragionevoli o inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giurisdizionale. La Corte ha ricordato la consolidata giurisprudenza che qualifica come reclamo generico le lamentele sulla fruizione di canali televisivi, in quanto incidono sulle modalità d'esercizio del diritto all'informazione e non sul suo nucleo essenziale. Perciò le ordinanze del Tribunale e del Magistrato di sorveglianza sono state annullate senza rinvio.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 35-bis
Il rimedio giurisdizionale di cui all'art. 35-bis tutela posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti e richiede un attuale e grave pregiudizio; non è strumento per sindacare scelte discrezionali sulle modalità di esercizio dei diritti
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 69, comma 6, lett. b)
Individua la giurisdizione della magistratura di sorveglianza per la tutela delle posizioni giuridiche dei detenuti quando si tratti di diritti soggettivi lesi da atti dell'Amministrazione
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 35, comma 1, n. 5
Consente di qualificare come reclamo generico le lamentele che non rientrano nelle ipotesi di tutela giurisdizionale previste dalla legge
Art. 41-bis Ord. pen.
Prevede un regime penitenziario differenziato con misure restrittive tese alla sicurezza e al controllo dei flussi informativi esterni; autorizza limitazioni che possono giustificare deroghe rispetto alla disciplina ordinaria, entro i canoni di ragionevolezza e proporzionalità
Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017
Regola il circuito televisivo degli istituti; la sua previsione organizzativa rientra nelle scelte tecniche/organizzative dell'Amministrazione cui è riconosciuta discrezionalità
Massime di principio
- La magistratura di sorveglianza può sindacare solo violazioni di posizioni giuridiche qualificabili come diritti effettivi; le contestazioni sulle mere modalità di esercizio del diritto (es. elenco di canali tv disponibili) sono, di regola, reclami generici non giurisdizionali
- Perché un reclamo penitenziario sia ammissibile sotto art. 35-bis è necessario dimostrare l'esistenza di un diritto il cui nucleo essenziale sia stato negato o che sia derivato un attuale e grave pregiudizio al detenuto
- Le misure organizzative e di sicurezza adottate nell'ambito del regime 41-bis godono di ampia discrezionalità amministrativa; sono sindacabili solo se manifestamente irragionevoli, sproporzionate o tali da annullare la fruizione del diritto
- Il giudice a quo deve qualificare preliminarmente lo strumento invocato: se la pretesa attiene a modalità amministrative va dichiarata la genericità del reclamo (art. 35, comma 1, n.5) e la tutela giurisdizionale deve essere negata
- Per ottenere successo in casi simili è strategico dimostrare concretamente in che modo la limitazione ha determinato un pregiudizio reale e grave al diritto costituzionale (es. impossibilità sostanziale di accesso all'informazione) oppure la mancanza di ogni giustificazione di sicurezza o ragionevolezza
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