Cassazione Civile, Ordinanza n. 38118/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione una quota di ammortamento pari al 20% di costi iscritti dalla società come spese di ricerca e sviluppo. L'Ufficio riteneva non adeguatamente documentati i costi di manodopera e verniciatura capitalizzati, contestando la mancanza di prova della certezza e obiettiva determinabilità delle componenti negative di reddito, oltre alla non dimostrata utilità futura dei costi pluriennali e alla carenza di schede di lavorazione idonee a distinguere le ore impiegate nell'attività di ricerca rispetto a quella produttiva. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte; la CTR, invece, accoglieva l'appello principale della contribuente e rigettava quello incidentale dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 108 e 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR espresso dubbi sulla sufficienza della documentazione pur gravando sul contribuente l'onere della prova; 2) omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo, perché la sentenza di merito non avrebbe indicato la fonte e la quantificazione dei costi né il contenuto della relazione tecnica richiamata; 3) ulteriore violazione degli artt. 108 e 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., per non avere considerato che la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo è consentita solo se sussiste un'utilità futura certa. La società resisteva con controricorso e chiedeva l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che la contribuente aveva depositato la domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, con prova della presentazione e del pagamento integrale della prima rata entro il termine previsto; ha inoltre osservato che nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione del giudizio entro il 31 dicembre 2020, sicché si era perfezionata la causa estintiva prevista dalla disciplina della rottamazione delle liti fiscali pendenti. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano sostenute. Nessun ulteriore importo a titolo di contributo unificato è stato posto a carico dell'Agenzia, anche perché il ricorso era stato notificato nel 2012.
Norme richiamate
art. 108 d.P.R. 917/1986
richiamato dall'Ufficio per sostenere che i costi di ricerca e sviluppo, per essere capitalizzabili, devono avere utilità futura certa e non possono essere dedotti se non adeguatamente supportati
art. 109 d.P.R. 917/1986
richiamato per contestare la deducibilità di componenti negative prive di certezza, obiettiva determinabilità e adeguata documentazione
art. 2697 c.c.
richiamato per affermare che l'onere della prova della sussistenza dei requisiti di deducibilità dei costi grava sul contribuente
art. 2428 c.c.
menzionato come una delle fonti dichiarative ritenute discordanti dall'Ufficio ai fini della contestazione documentale
art. 6, comma 6, d.l. 119/2018
"la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ... e con il pagamento degli importi dovuti ... o della prima rata entro il 31 maggio 2019"
la Corte lo applica per affermare che la definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento nei termini
art. 6, comma 10, d.l. 119/2018
richiamato dalla contribuente quale base della domanda di condono/definizione agevolata della lite pendente
artt. 6 e 7, comma 2, d.l. 119/2018
richiamati per identificare la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e per regolare le spese
art. 372, secondo comma, c.p.c.
evocato in relazione alla produzione documentale in cassazione e alla mancata contestazione della controparte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per escludere nel caso concreto l'obbligo del cd. doppio contributo unificato
Massime di principio
- Quando la lite tributaria rientra in una procedura di definizione agevolata e risulta provata la presentazione della domanda unitamente al pagamento dovuto nei termini, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata delle controversie fiscali si perfeziona con un duplice presupposto: presentazione della domanda e versamento degli importi dovuti, o della prima rata, entro il termine fissato dalla legge.
- Una volta intervenuta la definizione agevolata della controversia, il giudice di legittimità non esamina i motivi di ricorso sul merito della pretesa tributaria, perché viene meno l'interesse alla decisione.
- Nel processo tributario, l'Amministrazione può contestare la deducibilità o capitalizzazione dei costi invocando difetto di certezza, obiettiva determinabilità, inerenza e utilità futura; tuttavia, nel caso deciso, tali questioni restano assorbite dalla sopravvenuta estinzione del giudizio.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dalla disciplina della sanatoria e restano a carico di chi le ha già sopportate.
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