Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6610/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva respinto l’azione avverso il silenzio sulla richiesta di convocazione ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato aveva chiesto alla Prefettura di Lecce di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza del 18 settembre 2024, diretta a ottenere la convocazione per gli adempimenti funzionali al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, nonché di ordinare all’Amministrazione di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che, dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, non fosse intervenuta l’assunzione né la sottoscrizione del contratto di soggiorno e che, pertanto, mancasse il presupposto per il rilascio del permesso per attesa occupazione. In appello, l’interessato ha dedotto la violazione delle circolari del Ministero dell’Interno n. 2570/2006 e n. 3836/2007, sostenendo che tali atti riconoscerebbero la possibilità di ottenere il permesso per attesa occupazione anche quando la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda dalla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro o da altre cause non imputabili allo straniero.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l’applicazione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presupponga la preventiva definizione del procedimento attivato dal datore di lavoro e, comunque, la conclusione di un contratto di lavoro subordinato tra il richiedente e il datore. Nel caso concreto tale contratto non era mai stato concluso, sebbene per ragioni estranee alla volontà dell’interessato. Di conseguenza, non ricorrevano i presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato. La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio è stata quindi respinta, poiché non sussisteva in capo alla Prefettura l’obbligo di provvedere su un’istanza priva dei presupposti normativi per l’accoglimento. Il Collegio ha ritenuto condivisibile la ricostruzione del TAR e conforme alla giurisprudenza prevalente della Sezione, senza esaminare in senso favorevole la portata delle circolari invocate. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione dell’Amministrazione appellata.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la preventiva definizione del procedimento avviato dal datore di lavoro e la conclusione di un contratto di lavoro subordinato; in assenza di tali presupposti non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere favorevolmente sull’istanza.

  • art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73

    Il TAR lo ha richiamato in relazione al nulla osta al lavoro subordinato e alla conseguenza della revoca in caso di carenza delle condizioni previste dalla legge; il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado senza sviluppare ulteriormente l’interpretazione della disposizione.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    La disposizione era stata invocata per la nomina di un commissario ad acta nell’ambito dell’azione avverso il silenzio, ma la richiesta è stata respinta poiché non sussisteva un obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone l’esistenza di un obbligo giuridico dell’Amministrazione di concludere il procedimento e di pronunciarsi sull’istanza; tale obbligo non sussiste quando la domanda sia priva dei presupposti normativi per il rilascio del titolo richiesto.
  • Il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone la preventiva definizione del procedimento attivato dal datore di lavoro e la conclusione di un contratto di lavoro subordinato.
  • La mancata conclusione del contratto di lavoro, anche se dovuta a circostanze estranee alla volontà dello straniero, impedisce il riconoscimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando manchino gli ulteriori presupposti normativi richiesti.
  • Le circolari ministeriali non consentono il rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione in assenza dei presupposti stabiliti dalla disciplina legislativa applicabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.