Ordinanza n. 30/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento recante foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Tropea per la durata di anni tre, emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-; - di tutti gli atti prodromici, presupposti, connessi, collegati, precedenti e consequenziali, anche se non conosciuti dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Tropea per tre anni, emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio, chiedendone in via incidentale la sospensione cautelare. Il testo non specifica le singole censure di legittimità dedotte, ma riferisce che il provvedimento sarebbe stato contestato con riguardo al quadro istruttorio posto a suo fondamento e agli effetti della misura sull'attività lavorativa del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, impregiudicata ogni valutazione di merito. In sede di sommario esame, ha ritenuto che il quadro istruttorio a fondamento del foglio di via resistesse alle censure del ricorrente, ravvisando quindi un fumus non favorevole. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché l'attività lavorativa non risultava di per sé preclusa o impedita dalla misura e il provvedimento prevedeva espressamente la possibilità di ottenere l'autorizzazione al rientro nel Comune per comprovate esigenze di lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per la mancanza di un quadro cautelare favorevole, in particolare per l'assenza del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di pubblica sicurezza può essere negata quando, al sommario esame, il quadro istruttorio posto a fondamento dell'atto resiste alle censure dedotte, senza che ciò pregiudichi la decisione di merito.
- Il periculum in mora non sussiste quando la misura contestata non preclude di per sé l'attività lavorativa e il provvedimento consente il rientro nel territorio interdetto previa autorizzazione per comprovate esigenze di lavoro.
- La previsione, nell'ambito di un divieto di rientro territoriale, di una procedura autorizzatoria per comprovate esigenze lavorative può escludere, nella fase cautelare, l'attualità e irreparabilità del pregiudizio lavorativo allegato.
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