Sentenza del 06/03/2017 n. 598 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Soggetti passivi - Responsabilità solidale della società conferitaria dell'azienda per l'assimilazione del conferimento alla cessione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.P. S.p.A. ha impugnato diverse cartelle di pagamento emesse per debiti tributari e altri debiti pubblici di F. S.r.l., sostenendo di non essere responsabile in quanto aveva ricevuto l'azienda mediante conferimento e non mediante cessione. Ha inoltre contestato la tardività delle notifiche, il difetto di motivazione, la mancata notifica degli atti presupposti, l'illegittima individuazione del coobbligato da parte dell'agente della riscossione e la violazione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto il conferimento d'azienda assimilabile alla cessione ai fini dell'art. 14 del d.lgs. 472/1997, con conseguente responsabilità solidale della società conferitaria per i debiti tributari del conferente, nei limiti previsti dalla norma. Gli atti e le cartelle già notificati al debitore principale e divenuti definitivi sono opponibili anche al coobbligato solidale, senza necessità di rinnovare l'intera procedura. Il beneficio della preventiva escussione opera solo nella fase esecutiva e non impedisce all'agente della riscossione di notificare preventivamente una cartella al responsabile solidale per munirsi di un titolo esecutivo. L'eccezione relativa alla necessaria previa individuazione del coobbligato da parte dell'ente impositore è stata dichiarata inammissibile perché proposta soltanto in appello. F.P. S.p.A. è stata condannata a rifondere le spese, pari a 1.000 euro per ciascuna controparte costituita, oltre IVA e CAP se dovuti.
Norme richiamate
Art. 14, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Responsabilità solidale del cessionario d'azienda per i debiti tributari del cedente, nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.
La responsabilità prevista per il cessionario si applica anche alla società conferitaria, poiché il conferimento d'azienda produce un effetto sostanzialmente analogo alla cessione, consistente nel trasferimento dell'azienda e nella possibile tutela dei creditori.
Art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Le contestazioni relative ai termini di emissione o notificazione delle cartelle non sono state accolte; la conferitaria non può ottenere la rinnovazione di termini e notifiche già validamente eseguiti nei confronti del debitore principale.
Art. 2560 c.c.
È stato richiamato a sostegno della permanenza della responsabilità per i debiti connessi all'azienda trasferita, anche in presenza di successivi passaggi societari.
Massime di principio
- Ai fini della responsabilità tributaria verso i creditori pubblici, il conferimento d'azienda può essere trattato come una cessione: la società conferitaria può quindi rispondere solidalmente dei debiti fiscali del conferente nei limiti stabiliti dall'art. 14 del d.lgs. 472/1997.
- Il trasferimento dell'azienda effettuato dopo la formazione dei ruoli non elimina né limita automaticamente la responsabilità solidale; altrimenti sarebbe possibile sottrarsi ai debiti mediante semplici operazioni societarie successive.
- Quando gli atti impositivi e le cartelle sono stati regolarmente notificati al debitore principale e sono divenuti definitivi, il coobbligato solidale normalmente non può pretendere la ripetizione dell'intero procedimento notificatorio, salvo specifiche irregolarità che incidano direttamente sulla sua posizione.
- Il beneficio della preventiva escussione non impedisce la notifica della cartella o l'avvio della fase cognitiva nei confronti del coobbligato: opera principalmente nella fase esecutiva, secondo i limiti previsti dalla legge.
- Le eccezioni nuove, non proposte in primo grado, possono essere dichiarate inammissibili in appello; le contestazioni sulla legittimità della riscossione devono quindi essere formulate tempestivamente e davanti al giudice competente.
- La responsabilità del conferitario non richiede necessariamente un nuovo accertamento del tributo, quando il debito del conferente sia già definitivamente accertato e la responsabilità solidale derivi direttamente dalla legge.
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