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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32393/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta in favore di Salvatore Barbera, ristretto in carcere dal giugno 2017 al 20 luglio 2021 per accuse di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e possesso illegale di armi. Barbera era stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa con sentenza del 26/10/2021, irrevocabile il 25/01/2022, con la formula "per non avere commesso il fatto"; la stessa sentenza ha invece rideterminato la pena per il possesso di armi in 2 anni e 600 euro di multa. Con un unico motivo di ricorso si denunciava vizio di motivazione per quattro profili: 1) omissione della verifica sul mantenimento della custodia cautelare dopo l'assoluzione del coimputato e la richiesta di riparazione; 2) errata valorizzazione delle esigenze cautelari; 3) illegittima valutazione delle "frequentazioni ambigue" come ostative al risarcimento nonostante la possibilità che non avessero concausalità rispetto alla misura cautelare (richiamato precedente Sez. 4, n. 850/2021); 4) mancata considerazione di un'eventuale colpa lieve, che avrebbe potuto solo ridurre l'importo dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto che la Corte territoriale si sia sottratta all'obbligo di verificare d'ufficio la presenza o meno di dolo o colpa grave concausativa del lungo mantenimento della custodia cautelare (giacché l'assenza di tale causa è condizione necessaria per la riparazione). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché le esigenze cautelari, dato il tipo di reato contestato, potevano ritenersi presunte; il terzo motivo è stato rigettato perché la motivazione della Corte di appello circa le "frequentazioni ambigue" è stata considerata sufficiente e non illogica; il quarto motivo è stato assorbito dalla valutazione di gravità della colpa effettuata dalla Corte territoriale. In conclusione, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio volto a valutare specificamente l'eventuale presenza di colpa grave concausativa del protrarsi della detenzione preventiva.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte.

    La Corte interpreta l'art. 314 come imponente al giudice dell'azione di riparazione l'accertamento d'ufficio dell'assenza di dolo o colpa grave concausativa della custodia; la presenza di tale colpa grave impedisce il riconoscimento della riparazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato è quello per cui Barbera era stato inizialmente indagato; la sentenza di merito ha però assolto l'imputato "per non avere commesso il fatto", circostanza rilevante ai fini dell'azione di riparazione ma che non esimeva il giudice dell'azione di riparazione dall'accertare eventuali comportamenti colposi concausativi della custodia.

Massime di principio

  • Il giudice chiamato a decidere sulla riparazione per ingiusta detenzione deve accertare d'ufficio l'assenza di dolo o colpa grave che abbia concorso ad instaurare o a mantenere la misura cautelare; l'assenza di tale accertamento determina annullamento e rinvio.
  • Le "frequentazioni ambigue" o i rapporti con soggetti gravati da precedenti possono integrare colpa grave ostativa alla riparazione solo se il giudice motiva adeguatamente la loro idoneità oggettiva a essere interpretate come indizi di colpevolezza e la loro concausalità rispetto alla misura cautelare.
  • La semplice conoscenza o contiguità con persone mafiose non è automaticamente ostativa al risarcimento: occorre dimostrare la rilevanza causale del comportamento del richiedente rispetto all'adozione o al mantenimento della misura.
  • Se la colpa riconosciuta è di grado lieve, questa non impedisce il riconoscimento dell'indennizzo ma può giustificare una riduzione del suo ammontare; tale valutazione deve essere espressamente svolta dal giudice della riparazione.
  • La motivazione della corte territoriale deve essere completa e congrua: omissioni su profili essenziali (es. verifica della colpa concausativa) costituiscono vizio di motivazione idoneo ad annullamento e rinvio per nuovo esame.

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