Cassazione Penale, Sentenza n. 21431/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna della Corte d'appello di Milano: Giovanni Flachi contesta la mancanza o carenza di motivazione e la contraddittorietà rispetto all'assoluzione di coimputate, l'insussistenza del dolo e degli atti idonei del tentativo di estorsione, l'inesistenza del coordinamento con il fratello Enrico, la non attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la possibile riclassificazione del fatto in insolvenza fraudolenta; Massimo Nucera deduce la mancata considerazione di prove che dimostrerebbero la mendacità delle dichiarazioni della persona offesa (in particolare riguardo a date, incontri e somme richieste), l'incostanza dichiarativa della parte offesa, la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e l'insussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o li ha ritenuti manifestamente infondati laddove hanno chiesto una rivalutazione del merito e della credibilità della persona offesa, confermando implicitamente la correttezza della motivazione della Corte d'appello di Milano. Per Flachi, tutti i motivi sono stati considerati come una richiesta di rinnovata valutazione della prova e dell'attendibilità di Davide Ceddia e ritenuti inammissibili; per Nucera, i primi motivi sono stati dichiarati inammissibili per le stesse ragioni, mentre gli altri sono stati ritenuti manifestamente infondati (compresa la censura sull'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso") e la sentenza di condanna è stata confermata.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Limiti del sindacato in Cassazione: sono deducibili vizi di motivazione quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; non è consentita una semplice rivalutazione del materiale probatorio o della persuasività delle prove se non quando ricorra la manifesta illogicità/contraddittorietà.
art. 416-bis.1 c.p. (circostanza aggravante del "metodo mafioso")
L'aggravante riguarda il "metodo delinquenziale mafioso" e si applica quando le modalità della condotta evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; può operare anche se l'imputato non appartiene a un'associazione mafiosa, purché la sua condotta richiami la percezione di forza intimidatrice tipica del contesto mafioso.
art. 62-bis c.p.
Dopo le modifiche normative, la semplice incensuratezza non è più di per sé sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; il giudice deve individuare elementi positivi di personalità o di comportamento che giustifichino la diminuzione di pena.
art. 56 e 629 c.p.
Richiamati in relazione all'elemento psicologico e alla tipologia del reato di estorsione/tentata estorsione: per il reato tentato occorrono atti idonei e univoci diretti a commettere l'estorsione.
art. 641 c.p.
Richiamato nella questione di possibile ricaduta della fattispecie in insolvenza fraudolenta; la Corte ha ritenuto che la valutazione in punto di fatto svolta dal giudice di merito non giustificasse la riclassificazione prospettata dal ricorrente.
art. 192 c.p.p., comma 3
La valutazione della credibilità della persona offesa può essere fondata sul solo compendio motivazionale senza la necessità di riscontri esterni; la Cassazione richiede solo l'assenza di manifeste contraddizioni nella valutazione operata dal giudice di merito.
art. 530 c.p.p., comma 2
Richiamato in tema di decisione assolutoria richiesta in appello: la sentenza di merito deve motivare adeguatamente le ragioni per respingere l'eccezione di mendacità o la richiesta di assoluzione quando il motivo di appello è decisivo.
art. 133 e 132 c.p.
Criteri per la determinazione della pena e per la ponderazione di aumenti e diminuzioni: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché motivata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere il riesame dei fatti o la rinnovata valutazione della credibilità dei testimoni se le critiche non evidenziano una manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione della motivazione del giudice di merito.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche a soggetti non appartenenti a consorterie mafiose se la condotta è idonea a evocare, nella vittima, la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso; per contrastarla occorre dimostrare che la condotta non aveva tale valenza intimidatoria.
- Per ottenere l'annullamento per carenza di motivazione è necessario indicare con precisione le parti della motivazione omesse o contraddittorie e dimostrare che tali vizi incidono necessariamente sull'esito della decisione.
- Le incongruenze o le variazioni nelle dichiarazioni della persona offesa non bastano automaticamente a inficiare una condanna: il giudice di merito può ritenere le discrepanze spiegabili e valutare complessivamente l'attendibilità, e tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se manifesta e grave.
- Per contestare efficacemente l'applicazione o la misura della pena (es. diniego delle attenuanti generiche o entità degli aumenti) occorre mostrare che la motivazione è assente o manifestamente illogica o che la pena è sproporzionata in modo evidente rispetto alla fattispecie.
- Prove tecniche come tabulati o analisi celle vanno presentate in modo chiaro e collegato al ragionamento probatorio: la loro sola produzione non è sufficiente se il giudice di merito fornisce una ricostruzione coerente che le ricompatta con il resto del materiale probatorio.
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