Cassazione Penale, Sentenza n. 43961/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per rapina. Il ricorso censurava: 1) la debolezza degli indizi, essenzialmente basati su un unico riconoscimento fotografico della persona offesa, e la mancata considerazione della pregressa conoscenza del ricorrente da parte della vittima; 2) la totale mancanza di motivazione circa l'attualità e la sussistenza delle esigenze cautelari (per cui si invocava violazione degli artt. 273, 189, 192, 274 c.p.p. e dell'art. 628 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo in larga parte non sindacabile in questa sede (nessa di una diversa valutazione dei fatti che rientra nel merito), riconoscendo comunque che il Tribunale aveva dato motivazione congrua sulla gravità indiziaria, ritenendo attendibile il riconoscimento fotografico. Tuttavia il secondo motivo è stato ritenuto fondato: il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione sulle esigenze cautelari (necessità/attualità della misura). Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla omissione motivazionale sulle esigenze cautelari e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio su quel punto.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina i 'gravi indizi di colpevolezza' come presupposto per misure cautelari; la Corte ricorda che tale nozione non richiede la stessa qualificazione degli indizi richiesta per la prova nel giudizio di merito (art. 192 c.p.p., comma 2) e può essere fondata anche su elementi probatori meno rigorosi rispetto al giudizio definitivo
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul grado di prova richiesto nel giudizio di merito; la Corte distingue il criterio probatorio dell'art. 192 (prova piena/precisione e concordanza degli indizi) da quello meno esigente applicabile in fase cautelare ai sensi dell'art. 273
art. 274 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le esigenze cautelari in relazione alle misure; la Corte ha ritenuto essenziale, ove dedotte contestazioni, che il giudice del riesame motivi espressamente sull'attualità delle esigenze cautelari
art. 628 cod. pen.
Norma che definisce il reato di rapina, indicato come fatto-reato a carico dell'indagato; utilizzata per delineare il quadro contestuale della misura cautelare
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Richiamato per spiegare la trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore Generale: il PG aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza per carenza motivazionale sulle esigenze cautelari
art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
Richiama la particolarità del giudizio di riesame e i limiti del sindacato sulle valutazioni di merito; il Collegio ricorda che l'impugnante deve specificare le doglianze per consentire al giudice del riesame di fornire risposte valutabili in Cassazione
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte evidenzia i limiti della sindacabilità delle valutazioni di fatto e la necessità che le censure siano formulate in modo da incidere su profili di legittimità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è luogo per rivedere liberamente la valutazione probatoria di merito: censure che consistono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non accompagnate da specifiche doglianze di illegittimità o manifesta illogicità della motivazione
- Un riconoscimento fotografico, pur essendo 'prova atipica', può essere valutato dal giudice come elemento idoneo a fondare gravi indizi di colpevolezza anche se acquisito senza formalità estremamente rigorose, purché il giudice motivi adeguatamente sulla sua attendibilità
- Quando vengono dedotte contestazioni anche sulle esigenze cautelari, il giudice del riesame è obbligato a motivare esplicitamente sull'attualità e necessità della misura: l'omessa motivazione su questo punto giustifica l'annullamento e il rinvio
- Per far valere in Cassazione vizi di motivazione occorre dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto carente; critiche meramente alternative o una diversa valutazione delle stesse prove non sono sufficienti
- Difesa strategica: specificare sempre nel ricorso per riesame (e in sede di impugnazione) le contestazioni sia sulla gravità indiziaria sia sulle esigenze cautelari, perché la mancanza di specificità può precludere l'esame delle censure nei gradi successivi
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