Cassazione Civile, Ordinanza n. 17036/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Due lavoratori assunti nel 2017 e adibiti a mansioni di autisti per il trasporto di emoderivati, farmaci e altre attività accessorie sono stati licenziati nel 2019 per giustificato motivo oggettivo dopo la cessazione di un appalto/contratto di trasporto sangue con una struttura sanitaria. Essi hanno impugnato il recesso sostenendo che fosse ritorsivo perché legato alla loro adesione sindacale e, comunque, illegittimo per violazione dell’obbligo di repéchage. In primo grado il Tribunale aveva escluso la ritorsività ma aveva ritenuto violato il repéchage, ravvisando la possibilità di adibirli, anche tramite assegnazione a mansioni inferiori, a posizioni di addetti al servizio mensa, con condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dal d.lgs. 23/2015. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che non esistesse un obbligo datoriale di assegnazione a mansioni inferiori nel nuovo assetto organizzativo e che il repéchage restasse limitato alle posizioni compatibili con il bagaglio professionale dei lavoratori, senza imporre formazione ulteriore. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto violazione degli artt. 3 l. 604/1966 e 2103 c.c., sostenendo che il novellato art. 2103 c.c. imporrebbe di verificare anche la possibilità di collocamento in mansioni inferiori rientranti nella medesima categoria legale, senza poter escludere il repéchage solo perché quelle mansioni richiederebbero una diversa capacità professionale o formazione; hanno inoltre contestato l’affermazione secondo cui il datore avrebbe potuto limitarsi a proporre un demansionamento negoziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d’appello secondo cui, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di repéchage non si estende a mansioni inferiori che richiedano una specifica formazione mancante nel lavoratore, poiché il parametro è il bagaglio professionale posseduto al momento del licenziamento. Ha valorizzato la distinzione tra il diverso regime dell’art. 2103, secondo comma c.c. (assegnazione unilaterale a mansioni inferiori per modifica degli assetti organizzativi) e quello del patto di demansionamento negoziale ex art. 2103, sesto comma c.c. Inoltre ha ritenuto che l’accertamento di fatto della Corte territoriale sulla inidoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni inferiori di addetto mensa senza riqualificazione fosse congruamente motivato e non sindacabile in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese e il richiamo al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 604/1966
norma sul giustificato motivo oggettivo, letta come base del dovere datoriale di verificare il repéchage prima del licenziamento, che resta extrema ratio.
art. 2103 c.c.
la nuova disciplina delle mansioni non impone un obbligo generalizzato di formazione o di assegnazione a mansioni inferiori; il repéchage riguarda solo mansioni inferiori compatibili con le attitudini e la formazione già possedute dal lavoratore.
art. 2103, secondo comma, c.c.
disciplina l’assegnazione unilaterale a mansioni inferiori in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, ma non trasforma il repéchage in obbligo di ricollocazione in qualsiasi mansione inferiore.
art. 2103, terzo comma, c.c.
il mancato adempimento dell’obbligo formativo non determina la nullità dell’assegnazione alle nuove mansioni; è richiamato come conferma che la formazione non è un presupposto imposto per salvare il posto di lavoro nel licenziamento per g.m.o.
art. 2103, sesto comma, c.c.
riguarda il patto di demansionamento negoziale, distinto dal recesso per g.m.o.; la sua logica è quella dell’accordo nell’interesse del lavoratore, non di un obbligo datoriale unilaterale.
art. 380bis1 c.p.c.
richiamato in relazione alla trattazione camerale e alla riserva di motivazione.
art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve dimostrare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in posizioni vacanti, ma tale verifica va compiuta sulle mansioni effettivamente accessibili in base al bagaglio professionale e alla formazione già posseduta al momento del recesso.
- L’obbligo di repéchage non si estende sino a imporre al datore la formazione professionale del lavoratore o la creazione di un percorso riqualificante quale condizione per evitare il licenziamento.
- La disciplina dell’art. 2103 c.c. distingue tra assegnazione unilaterale a mansioni inferiori per modifica degli assetti organizzativi e patto di demansionamento nell’interesse del lavoratore: i due piani non sono sovrapponibili e non consentono di configurare un obbligo generalizzato di demansionamento.
- L’idoneità del lavoratore alle mansioni alternative è un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non con deduzioni generiche.
- In tema di licenziamento per g.m.o., le previsioni collettive sui livelli di inquadramento possono essere utilizzate come indice per verificare l’effettiva fungibilità delle mansioni, ma non sostituiscono la valutazione concreta delle capacità professionali del singolo lavoratore.
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