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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20594/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un creditore per il saldo di una fornitura di castagne fatturata, opposto dalla società destinataria dell'ingiunzione, che sosteneva di avere già pagato integralmente e, comunque, di dover sottrarre dal prezzo l'importo relativo a merce avariata. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocando il decreto, sul rilievo di pagamenti superiori e di una percentuale rilevante di prodotto deteriorato. In appello, proposto dal creditore, sopravveniva il fallimento della società appellata. La Corte d'appello dichiarava improcedibile il gravame, ritenendo che la domanda avesse ad oggetto l'accertamento di un credito verso la procedura fallimentare e che, pertanto, l'accertamento dovesse avvenire esclusivamente mediante insinuazione al passivo davanti al giudice delegato. Il ricorrente per cassazione censurava tale decisione per violazione degli artt. 52, comma 2, 95 e 96 l. fall., sostenendo che: la sentenza di primo grado favorevole alla controparte era stata pronunciata prima del fallimento; egli aveva comunque tempestivamente presentato domanda di ammissione al passivo del credito azionato, ottenendo l'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96 l. fall.; la dichiarazione di improcedibilità dell'appello aveva, di fatto, impedito una decisione di merito idonea a fungere da titolo per l'insinuazione e da eventuale base per la tutela nel concorso, in contrasto con la disciplina fallimentare che consente al curatore di proseguire l'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha chiarito che, secondo la disciplina dell'art. 96, comma 1, n. 3, l. fall. nella formulazione applicabile ratione temporis, i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato e pronunciata prima della dichiarazione di fallimento devono essere ammessi al passivo con riserva. Da ciò deriva che la sentenza di primo grado, se anteriore al fallimento, conserva valore di titolo per l'insinuazione al passivo e non può essere neutralizzata da una declaratoria di improcedibilità dell'appello. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché esamini il gravame nel merito. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese per mancanza di attività difensiva della controparte.

Norme richiamate

  • art. 52 l. fall.

    la regola del concorso non impedisce, nel caso di sentenza anteriore al fallimento e non passata in giudicato, la prosecuzione dell'impugnazione e l'utilizzo del titolo ai fini dell'insinuazione al passivo; non giustifica l'improcedibilità automatica dell'appello.

  • art. 95 l. fall.

    richiamato per sostenere che l'accertamento del credito in sede fallimentare avviene secondo le regole dell'accertamento del passivo, ma non esclude la rilevanza del titolo giudiziale già formato prima del fallimento.

  • art. 96 l. fall.

    i crediti accertati con sentenza non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, sono ammessi al passivo con riserva; il curatore può proporre o proseguire l'impugnazione, sicché la sentenza favorevole non viene travolta dall'apertura del fallimento.

  • art. 93 l. fall.

    richiamato dalla corte territoriale quale norma sulla domanda di insinuazione al passivo, ma la Cassazione precisa che la presenza di tale rimedio non elide il valore della sentenza anteriore al fallimento.

Massime di principio

  • Quando un credito è stato accertato da una sentenza di primo grado pronunciata prima della dichiarazione di fallimento e non ancora passata in giudicato, quel titolo resta utilizzabile per l'insinuazione al passivo con riserva.
  • L'apertura del fallimento non determina, di per sé, l'improcedibilità dell'impugnazione proposta avverso la sentenza favorevole al creditore; al contrario, il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
  • La disciplina dell'art. 96 l. fall. va letta nel senso di preservare l'efficacia processuale della sentenza non definitiva anteriore al fallimento, evitando che l'improcedibilità faccia caducare il titolo e imponga una nuova iniziativa giudiziaria.
  • In presenza di sentenza anteriore al fallimento, l'accertamento del credito nel concorso e la prosecuzione dell'impugnazione sono compatibili: il primo avviene con ammissione con riserva, la seconda serve a stabilizzare o meno il titolo.
  • La declaratoria di improcedibilità dell'appello non è compatibile con il sistema quando essa impedisca, senza base normativa, l'utilizzazione della sentenza prefallimentare come titolo nel passivo fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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