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Sentenza

Sentenza n. 6545/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento (a) del provvedimento con cui il Ministero ha disposto “La chiusura del procedimento di sospensione dell’autorizzazione all’uso della frequenza esercita dall’emittente RADIO NUOVA VOMERO - concessione 907427 e, in particolare, dell’impianto FM freq. 100,800 MHz del Comune di Somma Vesuviana (NA) e prende atto della riattivazione dello stesso e ordina la disattivazione dell’impianto, e lo spegnimento in ragione di quanto comunicato con la sopracitata comunicazione della Città Metropolitana di Napoli – Area Ambiente – Direzione Amministrativa Ambiente”, trasmesso con la nota prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0010219.09-07-2024; (b) del provvedimento con cui il Ministero ha disposto “l’esclusione dell’emittente prot. 907427 dall’elenco delle partecipanti alla domanda di manifestazione di interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate, ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS, presentata da RADIO DIGITALE NAPOLI CASERTA S.c.a.r.l. per il bacino d’utenza locale n. 15 (Campania)”, trasmesso con la nota prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0010235.09-07-2024; (c) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque a questi connesso.

Giustizia amministrativa202411382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di disattivazione e spegnimento dell'impianto radiofonico sulla frequenza 100,800 MHz e provvedimento di esclusione dalla manifestazione di interesse per l'assegnazione dei diritti d'uso per le reti pianificate DAB+ nel bacino locale n. 15 Campania

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare della concessione per la radiodiffusione sonora locale e dell'impianto sulla frequenza 100,800 MHz, ha impugnato due provvedimenti ministeriali del 9 luglio 2024. Il primo, adottato a conclusione di un procedimento avviato per l'inattività dell'impianto, ha disposto la disattivazione e lo spegnimento dell'impianto, richiamando la comunicazione della Città Metropolitana di Napoli secondo cui l'esercizio non sarebbe stato legittimato, anche in ragione della sentenza del TAR Campania n. 3438/2014. Il secondo ha escluso l'emittente dalla manifestazione di interesse per l'assegnazione dei diritti d'uso delle reti locali DAB+, poiché alla scadenza della domanda non risultava titolare di impianti operanti nelle province comprese nella rete locale indicata come preferenziale dal consorzio di appartenenza. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l'omessa comunicazione di avvio dei procedimenti relativi alla disattivazione e all'esclusione, la lesione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione, l'illogicità, la contraddittorietà, l'errore di fatto e la violazione dei principi di buona amministrazione, trasparenza, imparzialità e correttezza. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione per relationem, lamentando che non le fossero stati messi a disposizione la comunicazione della Città Metropolitana e la sentenza del TAR Campania; ha inoltre dedotto l'incompetenza ministeriale in materia ambientale e il travisamento dei fatti, sostenendo che la sentenza richiamata fosse stata pronunciata nei confronti del dante causa, non fosse stata eseguita per oltre dieci anni, non impedisse la regolarizzazione della posizione e non potesse fondare l'assenza di un valido titolo abilitativo. Con il terzo motivo ha sostenuto che il bando prevedesse l'esclusione della società consortile, ma non della singola consorziata.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che agli atti risultava la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione e che la nota del 29 maggio 2024, pur riferita formalmente alla sospensione dell'autorizzazione, conteneva una rappresentazione dei fatti idonea a consentire la difesa anche rispetto alla successiva disattivazione. In ogni caso, trattandosi dell'esercizio di poteri di vigilanza vincolati, ha ritenuto applicabile l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Quanto alla motivazione per relationem, il Collegio ha ritenuto sufficiente il richiamo agli atti presupposti, purché indicati e resi conoscibili mediante possibilità di visione, accesso e produzione in giudizio, senza necessità di notificarli contestualmente all'interessato. La sentenza del TAR Campania era pubblicata e la comunicazione della Città Metropolitana era stata depositata in giudizio; inoltre, l'atto notarile di cessione attestava la conoscenza della sentenza da parte dell'acquirente. È stata esclusa anche l'incompetenza del Ministero, poiché quest'ultimo non aveva svolto autonome valutazioni ambientali né si era sostituito alle amministrazioni competenti, ma aveva recepito le valutazioni da esse espresse nell'esercizio del proprio potere di vigilanza sull'uso della frequenza. Infine, il TAR ha ritenuto legittima l'esclusione della singola consorziata: l'art. 8, comma 3, del bando prevedeva infatti l'esclusione della società consortile quando una o più consorziate indicate fossero prive dei requisiti o versassero in una causa di esclusione, salvo il caso di perdita sopravvenuta non incidente sui requisiti della società consortile. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullamento quando il provvedimento costituisce esercizio di un potere vincolato e l'amministrazione dimostra che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato è indicato e reso conoscibile all'interessato, senza che sia necessaria la notificazione contestuale di tutti gli atti richiamati.

  • art. 8, comma 3, del bando per l'assegnazione dei diritti d'uso DAB+

    salvo il caso in cui la perdita dei requisiti sia sopravvenuta rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione e il venir meno della impresa consorziata non incida sulla permanenza dei requisiti in capo alla società consortile

    La disciplina del bando consente l'esclusione anche in conseguenza della mancanza di requisiti o della presenza di una causa di esclusione riferita a una consorziata indicata ai fini della partecipazione, salvo l'eccezione espressamente prevista.

  • art. 2909 c.c.

    La sentenza passata in giudicato produce effetti nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa; il giudice ha richiamato tale disposizione con riferimento alla posizione del dante causa della ricorrente.

Massime di principio

  • La violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento del provvedimento quando l'amministrazione esercita un potere vincolato e risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • La motivazione per relationem è sufficiente quando il provvedimento individua gli atti richiamati e li rende concretamente conoscibili, consentendo all'interessato di prenderne visione, ottenerne copia mediante accesso o chiederne la produzione in giudizio; non è necessario notificare contestualmente ogni atto richiamato.
  • L'amministrazione competente a vigilare sull'uso di una risorsa radioelettrica non invade la competenza delle autorità ambientali se, ai fini dell'adozione delle proprie determinazioni, recepisce le valutazioni ambientali provenienti dalle amministrazioni competenti senza sostituirsi ad esse.
  • In una procedura di manifestazione di interesse disciplinata dal bando, l'assenza dei requisiti o la sussistenza di una causa di esclusione in capo a una consorziata indicata può legittimare l'esclusione della partecipante secondo la clausola che collega tali carenze alla posizione della società consortile, salvo l'eccezione espressamente prevista per le perdite sopravvenute non incidenti sui requisiti del consorzio.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneRiparto di giurisdizione

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