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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05289/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto collettivo operante nel settore agricolo ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso. La controversia originaria riguardava la richiesta di risarcimento danni proposta da un allevatore per asserite inadempienze nella compilazione di una domanda di aiuti comunitari destinati agli allevatori di bovini. Nel giudizio di merito era stata discussa anche la correttezza della consulenza tecnica d'ufficio, in particolare la stima del danno e i criteri di calcolo dei capi ammessi al contributo, del tempo di detenzione delle vacche nutrici e della fissazione dei titoli. Con il ricorso per revocazione la parte istante ha sostenuto che la Corte di cassazione avrebbe commesso errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., omettendo di esaminare o considerare un secondo motivo di ricorso concernente la sovrastima del danno e l'erroneità/contraddittorietà della CTU, in violazione di norme e regolamenti comunitari e delle circolari AGEA e MIPAF richiamati nel ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che non vi fosse un errore di fatto revocatorio, ma soltanto una censura diretta alla valutazione giuridica e interpretativa svolta nella precedente decisione, nonché al merito degli accertamenti tecnici già compiuti nei gradi di merito. Ha quindi escluso che il preteso secondo motivo fosse stato omesso, osservando che esso era stato già esaminato dalla corte territoriale e dichiarato inammissibile perché volto a contestare accertamenti di fatto e non specificamente denunciato in modo tempestivo nel merito. Poiché l'errore revocatorio deve essere un errore percettivo, immediatamente rilevabile e decisivo, relativo agli atti interni al giudizio di cassazione e non all'attività valutativa, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori del resistente costituito e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione solo nei ristretti casi previsti dalla legge, tra cui l'errore di fatto revocatorio.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio consiste in un'erronea percezione dei fatti di causa, non nell'attività interpretativa o valutativa della Corte.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento in camera di consiglio e il deposito di memorie.

  • art. 93 c.p.c.

    giustifica la distrazione delle spese in favore dei difensori che abbiano dichiarato di avere anticipato le spese.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte ha escluso, in questa sede, la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • Reg. CEE 1783/2003

    richiamato dalla parte ricorrente come parametro asseritamente violato nella determinazione del danno e dei contributi.

  • Regolamento CEE 1254/99

    richiamato dalla parte ricorrente come parametro asseritamente violato nella determinazione del danno e dei contributi.

  • decreto 27 novembre 2001 MIPAF

    richiamato dalla parte ricorrente quale recepimento nazionale della disciplina comunitaria sugli aiuti.

  • circolare AGEA n. 9 del 24/03/2005

    richiamata dalla parte ricorrente in relazione alla fissazione dei titoli e ai criteri di calcolo dei contributi.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio contro le decisioni della Corte di cassazione richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, non un'errata interpretazione del motivo di ricorso o una diversa valutazione del suo contenuto.
  • Non è revocatorio l'errore che investe l'attività interpretativa o valutativa della Corte, neppure quando la parte sostenga che il precedente giudizio abbia male qualificato i motivi di ricorso come diretti contro accertamenti di fatto.
  • Per poter fondare la revocazione, il fatto asseritamente non percepito o percepito erroneamente non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti e deve risultare decisivo, nel senso che, senza quell'errore, la decisione avrebbe avuto contenuto diverso.
  • Le doglianze dirette a contestare la stima del danno operata tramite consulenza tecnica, quando si risolvano in critiche all'accertamento di fatto o alla valutazione del consulente, non integrano errore revocatorio e non sono deducibili come tale in cassazione.
  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per riesaminare il merito della precedente decisione di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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