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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32546/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano agito in primo grado chiedendo l'accertamento della nullità di ordini relativi a operazioni finanziarie, deducendo, in sintesi, difetto di forma scritta del contratto quadro, inosservanza degli obblighi informativi, mancanza di un valido accordo negoziale, abusivo riempimento di fogli in bianco e moduli prestampati, nonché difetto di causa e immeritevolezza delle operazioni. In via subordinata avevano chiesto l'annullamento per dolo, oltre alla condanna della banca alla restituzione delle somme versate, agli interessi e al risarcimento dei danni, anche per asserite illegittime segnalazioni alla Centrale dei Rischi. La Corte d'appello aveva respinto l'appello ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione della banca e osservando che ciò faceva venir meno l'interesse a una pronuncia sulle domande di nullità. Nel ricorso per cassazione, i ricorrenti deducevano: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per omessa pronuncia sulle domande di nullità, sostenendo che l'interesse ad agire sussisterebbe comunque per la certezza del diritto e per riflessi sulla liquidazione delle spese; 2) violazione delle norme sulla prescrizione e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la Corte territoriale avesse trascurato operazioni successive al decennio anteriore alla citazione e avesse omesso di considerare che la banca avrebbe occultato documentazione contrattuale e contabile, nonostante richieste ex art. 119 t.u.b., con conoscenza solo parziale delle operazioni in date successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui le domande di nullità erano proposte solo strumentalmente a ottenere pronunce consequenziali di ripetizione/restituzione/risarcimento, sicché, una volta ritenuta prescritta la domanda consequenziale, veniva meno un interesse ad agire concreto e attuale ex art. 100 c.p.c.; la generica invocazione della "certezza del diritto" e il richiamo alle spese di lite non erano idonei a fondare tale interesse. Quanto al secondo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché, per la parte relativa alle operazioni successive al decennio, difettava l'autosufficienza e la prova della previa deduzione in giudizio; per il resto, le circostanze sulla conoscenza delle operazioni e sul preteso occultamento documentale risultavano già valutate dal merito e, quindi, non riesaminabili in cassazione come critica al giudizio probatorio. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti anche sulle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; non basta un interesse astratto alla certezza del diritto, né un interesse solo riflesso sulla regolazione delle spese.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    le censure sull'omessa pronuncia e sulla valutazione delle prove non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito in cassazione.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di requisiti del contratto, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile senza esame nel merito della doglianza.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità delle operazioni, ma la Corte ha escluso l'interesse attuale all'esame della nullità una volta maturata la prescrizione della domanda consequenziale.

  • artt. 21 e ss. t.u.f.

    richiamati come norme sugli obblighi informativi dell'intermediario, senza specifica statuizione di merito nel giudizio di legittimità.

  • art. 117 t.u.b.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della forma e del contenuto dei rapporti bancari, ma non oggetto di accoglimento.

  • art. 28 Delibera Consob 1° luglio 1998, n. 11522

    richiamata dai ricorrenti quale fonte degli obblighi informativi dell'intermediario.

  • art. 37, primo comma, Reg. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190

    richiamato dai ricorrenti quale fonte regolamentare in materia di servizi di investimento.

  • artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c.

    richiamati per sostenere che il termine di prescrizione non fosse decorso o fosse sospeso; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura nei limiti in cui non si confrontava con la sentenza impugnata o introduceva questioni nuove.

  • art. 119 t.u.b.

    il mancato riscontro alle richieste di documentazione non è stato ritenuto idoneo, secondo la decisione impugnata, a impedire il decorso della prescrizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. richiede un'utilità concreta e attuale dell'accoglimento della domanda; non è sufficiente un interesse astratto alla certezza del diritto o un possibile riflesso sulla regolazione delle spese di lite.
  • Se la domanda principale consequenziale (ad esempio restitutoria o risarcitoria) è definitivamente preclusa per prescrizione, può venir meno l'interesse all'esame autonomo delle domande di nullità proposte solo in funzione di quella tutela consequenziale.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o questioni non trattate nei gradi di merito; il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando dove e come la questione sia stata dedotta prima.
  • La censura di omesso esame o di errata valutazione del materiale probatorio non è ammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, riservata al giudice di merito.
  • La mancata esibizione della documentazione da parte dell'intermediario o il mancato riscontro a richieste ex art. 119 t.u.b. non impediscono automaticamente il decorso della prescrizione, se la decisione di merito ritiene comunque maturato il termine prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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