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Sentenza

Sentenza del 07/12/2016 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Aosta

OGGETTO: Società cooperative di produzione e distribuzione energia elettrica - identificazione sostanziale con i soci - esenzione accisa energia elettrica autoprodotta e consumata dai soci.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione dall'accisa prevista dall'art. 52, comma 3, lettera b), del D.lgs. n. 504/1995 all'energia elettrica prodotta da una società cooperativa e consumata dai suoi soci in locali o luoghi diversi dalle abitazioni. La questione centrale è se il consumo effettuato dai soci possa essere considerato, sostanzialmente, consumo della stessa cooperativa, in ragione del particolare rapporto mutualistico e dell'identità economica e soggettiva tra società cooperativa e soci.

La decisione

È stato riconosciuto che l'esenzione si applica anche all'energia elettrica prodotta dalle cooperative di produzione e distribuzione previste dall'art. 4, numero 8, della legge n. 1643/1962 e consumata dai soci in locali diversi dalle abitazioni. La decisione ha valorizzato l'identità soggettiva sostanziale tra cooperativa e soci, ritenendo che il consumo dei soci possa beneficiare dell'esenzione prevista per l'energia autoprodotta e consumata nell'ambito della cooperativa.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 3, lettera b), D.lgs. n. 504/1995

    Esenzione dall'accisa per l'energia elettrica prodotta e consumata in determinati contesti previsti dalla norma.

    La disposizione è stata interpretata nel senso che l'esenzione può operare anche quando l'energia è prodotta dalla cooperativa e consumata dai suoi soci, purché ricorra una sostanziale identità tra la cooperativa e la compagine sociale.

  • Art. 4, numero 8, legge 6 dicembre 1962, n. 1643

    Individua le società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica alle quali si riferisce il regime considerato.

  • Art. 2, comma 2, D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79

    Richiamato nel quadro normativo relativo alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica e all'organizzazione del relativo mercato.

  • Art. 2511 c.c.

    La disciplina delle società cooperative supporta la qualificazione del rapporto mutualistico e dell'identità sostanziale tra cooperativa e soci.

  • Art. 1, comma 911, legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato tra le disposizioni normative rilevanti per il regime fiscale dell'energia elettrica e delle cooperative.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esenzione dall'accisa, in una cooperativa energetica il consumo dei soci può essere equiparato al consumo della cooperativa quando l'energia è prodotta dalla cooperativa e il rapporto mutualistico dimostra una sostanziale identità economica e soggettiva.
  • La mera distinzione formale tra società cooperativa e soci non è necessariamente decisiva: occorre valutare la funzione mutualistica, la titolarità dell'energia, le modalità di produzione e distribuzione e l'effettivo collegamento tra cooperativa e consumatori.
  • L'esenzione non opera automaticamente per qualsiasi fornitura ai soci: devono essere rispettati i requisiti previsti dall'art. 52 del D.lgs. n. 504/1995, inclusa la riconducibilità dell'energia alla produzione della cooperativa e la destinazione del consumo nei luoghi ammessi dalla norma.
  • In casi analoghi è opportuno documentare la natura cooperativa, il rapporto associativo dei consumatori, l'assenza di una vendita a soggetti estranei e il collegamento diretto tra energia autoprodotta e consumo dei soci.

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