Sentenza n. 115/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento del Sindaco di Badia del 10.4.2025, con cui è stata rigettata la domanda per il rilascio del permesso di costruire per l’ammodernamento dell’impianto Piz Sorega, con l’aggiunta di una nuova stazione intermedia, l’ottimizzazione delle piste A e B con interventi su pendenze e sicurezza e con l’aumento della portata a 4.330 p/h, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, in particolare del preavviso di rigetto comunicato con lettera del Sindaco di Badia del 14.2.2025 e il (non conosciuto) parere negativo della Commissione edilizia/Commissione comunale per il territorio e il paesaggio – sezione edilizia del 6.2.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per l'ammodernamento di un impianto funiviario, con nuova stazione intermedia, interventi sulle piste e incremento della portata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il diniego del permesso di costruire adottato dal Comune, nonché il preavviso di rigetto e il parere negativo della Commissione edilizia/Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. Il testo non riporta il contenuto dei motivi di ricorso, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia della ricorrente.
La decisione
La ricorrente, munita di procura speciale, ha notificato al Comune la dichiarazione di rinuncia al ricorso almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il Comune ha accettato la rinuncia e la compensazione delle spese. Il Collegio ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., rilevando il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione del consenso delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; nel caso concreto tale formalità è stata ritenuta rispettata.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio ai fini della definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando è effettuata con procura speciale e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, nel rispetto delle formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando tutte le parti vi consentono espressamente.
Come è indicizzato
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