Cassazione Penale, Sentenza n. 5940/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato l'assoluzione dall'accusa di minaccia (art. 612 c.p.), deducendo tre censure: 1) violazione di legge perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere insussistenti gli elementi della minaccia nonostante frasi potenzialmente intimidatorie e il fatto che la persona offesa si fosse rifugiata in un'autovettura; 2) erronea applicazione delle norme (art. 612, 51, 52 c.p.) per avere ritenuto rilevante il contesto conflittuale ai fini dell'integrazione del reato; 3) violazione di legge (artt. 42, 43, 90, 612 c.p.) per avere attribuito rilievo allo stato emotivo dell'imputato (rabbia/frustrazione) per escludere la punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i tre motivi fondati. Ha affermato che il reato di minaccia è delitto di pericolo e va valutato con criterio medio considerando le circostanze concrete; non è necessaria la prova che la vittima si sia effettivamente intimorita, basta la potenziale idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale. Il fatto che la persona offesa si sia rifugiata nell'autovettura è indice di intimidazione rilevante; invece il movente, lo stato emotivo dell'imputato e la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte della vittima non sono decisivi per escludere il reato. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sassari limitatamente agli effetti civili. Spese della parte civile a carico del definitivo.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
Il reato di minaccia è qualificato dalla Corte come reato di pericolo: è sufficiente la potenziale idoneità della condotta a intimidire la vittima (criterio medio), non la prova dell'effettivo timore.
art. 51 c.p.
Riferimento utilizzato dalla parte civile in tema di cause di giustificazione: la Corte segnala che il contesto conflittuale non esclude automaticamente la configurabilità della minaccia ai sensi dell'art. 612.
art. 52 c.p.
Riferimento alle scriminanti collegate alla reazione; la Corte osserva che il contesto non rende irrilevante la portata intimidatoria delle espressioni.
art. 42 c.p.
Richiamato dalla parte resistente/ricorrente sul tema dell'imputabilità: la Corte chiarisce che semplici stati emotivi (rabbia, frustrazione) non sono di per sé idonei a escludere la responsabilità penale senza i requisiti previsti dalla norma.
art. 43 c.p.
Collegato all'assenza di responsabilità per infermità mentale o altre cause di non imputabilità; la sentenza esclude che lo stato emotivo contestato equivalga automaticamente a non imputabilità.
art. 90 c.p.
Richiamato nella censura sullo stato emotivo: la Corte non accetta che si usi tale riferimento per escludere la punibilità sulla base di emozioni non strutturate nei presupposti di legge.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma procedurale citata per delimitare i limiti in cui il ricorso per cassazione può essere proposto; la Corte ha esaminato i motivi nei limiti richiesti.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
Norma richiamata rispetto alla trasmissione delle conclusioni scritte in sede di impugnazione; presente nel fascicolo processuale e considerata dalla Corte.
Massime di principio
- Il reato di minaccia va valutato come reato di pericolo: non occorre la prova che la vittima abbia effettivamente provato timore, basta la potenziale idoneità delle parole o dei comportamenti a intimidire una persona media, valutata nel contesto concreto.
- Comportamenti della vittima che evidenzino una reazione di difesa (es. rifugiarsi in un'autovettura) sono elementi probatori rilevanti per la riconoscibilità dell'idoneità intimidatoria.
- Il movente o lo stato emotivo dell'autore (rabbia, frustrazione) non escludono di per sé la punibilità: eventuali scriminanti o cause di non imputabilità richiedono il concreto accertamento dei presupposti di legge, non possono fondarsi su mere emozioni.
- La prosecuzione di un'attività da parte della vittima dopo l'episodio non implica necessariamente l'assenza di turbamento o l'inesistenza della minaccia, e non è decisiva per l'esclusione del reato.
- In procedura, la parte civile può impugnare per Cassazione le assoluzioni quando ritenga che il giudice abbia erroneamente valutato la portata intimidatoria di espressioni o comportamenti; la Corte di Cassazione può annullare e rinviare se riscontra errore di diritto nell'applicazione dei criteri di valutazione.
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