Cassazione Penale, Sentenza n. 47741/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile Grenke Locazione s.r.l. impugna l'ordinanza della Corte d'appello (10/06/2024) che, ritenuta ammissibile l'impugnazione della parte civile soltanto per gli effetti civili ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha dichiarato l'improcedibilità in sede penale e disposto il prosieguo davanti al giudice/alle sezioni civili competenti, disponendo altresì che l'ordinanza venisse comunicata alla parte civile per la riassunzione. Il ricorso deduce: 1) abnormità del provvedimento perché il potere di rinvio previsto dall'art. 573, co. 1-bis non era applicabile ratione temporis al caso (la costituzione di parte civile è avvenuta il 4/11/2022, cioè anteriormente all'entrata in vigore della norma e alla interpretazione delle Sezioni unite), per cui il giudice non aveva il potere di trasmettere gli atti; 2) erronea imposizione alla parte civile dell'onere di riassunzione, incompatibile con il meccanismo previsto dall'art. 622 c.p.p. e con la finalità della riforma che mira a evitare nuove attività processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento a entrambi i motivi (con il primo assorbente). Ha ritenuto abnorme l'esercizio del potere di trasmissione ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, perché la costituzione della parte civile era anteriore al 30/12/2022 e quindi la disposizione non poteva trovare applicazione nel caso concreto. Ha inoltre precisato che, una volta esclusa l'inammissibilità dell'impugnazione, è il giudice penale che deve trasmettere direttamente il fascicolo al giudice civile competente per la prosecuzione e decisione sul merito, senza che sia prevista o richiesta la riassunzione da parte della parte civile; imporre tale onere determinerebbe la stasi del procedimento e la decadenza dei diritti della parte civile. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La norma, introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10/10/2022, n.150, disciplina la trasmissione al giudice civile delle impugnazioni per i soli interessi civili; secondo la Corte, la sua applicazione è limitata ai giudizi in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta dopo il 30/12/2022, pertanto non può essere applicata retroattivamente ai casi con costituzione precedente
art. 622 cod. proc. pen.
Norma sul procedimento di riassunzione in caso di interruzione del giudizio penale; la Corte ha ritenuto che l'onere di riassunzione previsto dall'art. 622 non sia sovrapponibile né applicabile per imporre alla parte civile di riassumere quando il fascicolo deve essere trasmesso al giudice civile ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis
art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disposizione che ha introdotto l'art. 573, comma 1-bis; la Corte ricorda che la norma è entrata in vigore il 30/12/2022 e deve essere interpretata secondo la disciplina temporale indicata dalle Sezioni unite
Sez. U. n. 38481 del 25/05/2023 (sentenza delle Sezioni unite)
Le Sezioni unite hanno stabilito che l'art. 573, co. 1-bis si applica solo alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte nei giudizi in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta successivamente al 30/12/2022; conseguentemente l'esercizio del potere di trasmissione è escluso nei casi di costituzione anteriore
Sez. 4, n. 46179 del 12/09/2023 (Ferraro)
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha ritenuto abnorme la trasmissione degli atti al giudice civile quando la costituzione di parte civile è anteriore al 30/12/2022, perché il potere non sussisteva al momento del suo esercizio
Massime di principio
- L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. è applicabile solo ai processi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30/12/2022; se la costituzione è anteriore, la trasmissione ai sensi di tale norma non può essere disposta.
- Se il giudice penale esclude l'inammissibilità dell'impugnazione per i soli interessi civili, deve trasmettere direttamente il fascicolo al giudice civile competente per la prosecuzione e decisione sul merito, senza richiedere alla parte civile la riassunzione del giudizio.
- L'imposizione della riassunzione alla parte civile in casi non previsti dall'ordinamento determina una stasi processuale e può determinare la perdita della possibilità di vedere tutelati i diritti civili derivanti dal processo penale.
- In caso di esercizio di un potere giudiziario che non esisteva al momento del suo esercizio (abnormità), la Cassazione può annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e disporre la trasmissione degli atti all'organo competente per il prosieguo.
- Nelle controversie procedurali complesse è essenziale verificare la tempestività della costituzione di parte civile rispetto alle modifiche normative per stabilire la corretta applicabilità delle nuove disposizioni
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