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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25820/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato la classe e la rendita catastale di più unità immobiliari intestate alla società contribuente, a seguito di procedura DOCFA avviata dalla stessa società per la modifica della rendita proposta. In primo grado la contribuente aveva dedotto la tardività dell'atto e soprattutto la carenza di motivazione; il giudice provinciale aveva accolto il ricorso. In appello l'Agenzia aveva sostenuto la correttezza del maggior classamento e l'adeguatezza della motivazione, mentre la contribuente aveva eccepito anche l'inammissibilità dell'appello perché depositato via PEC in un giudizio di primo grado cartaceo, oltre a contestare il sopralluogo esterno e la mancata individuazione degli immobili comparabili. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e della normativa catastale, assumendo che l'obbligo motivazionale fosse stato assolto perché la diversa rendita derivava da parametri tecnici e dai dati forniti dalla stessa contribuente nel DOCFA; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sul catasto edilizio urbano, sostenendo che la rendita fosse stata determinata correttamente con criterio di stima diretta. La società si è costituita con controricorso.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per cassazione e di discontinuità soggettiva dell'Ufficio, ritenendo il ricorso sufficientemente specifico e riconoscendo la legittimazione dell'Agenzia. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che, in presenza di procedura DOCFA, l'avviso di accertamento catastale è adeguatamente motivato quando indica i dati oggettivi e la classe attribuita e quando la variazione della rendita dipende da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi forniti dal contribuente; la Corte ha ritenuto che la CTR non si fosse conformata a tali principi, avendo escluso la sufficienza motivazionale nonostante la convergenza fra i dati dichiarati dalla società e quelli valorizzati dall'Ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L'obbligo di motivazione degli atti impositivi va valutato in concreto, ma nel caso di accertamento catastale conseguente a DOCFA può essere assolto con l'indicazione degli elementi essenziali della pretesa e dei dati oggettivi posti a base del classamento.

  • art. 2 D.L. n. 16/1993, conv. in L. n. 75/1993

    Richiamato come fonte della disciplina catastale rilevante per la rideterminazione della rendita.

  • D.M. n. 701/1994

    Richiamato come disciplina della procedura DOCFA e del rapporto tra dati dichiarati dal contribuente e determinazione dell'Ufficio.

  • R.D.L. n. 652/1939

    Richiamato quale normativa di riferimento del catasto edilizio urbano.

  • D.P.R. n. 1142/1949

    Richiamato quale normativa di riferimento del catasto edilizio urbano.

  • art. 11 D.L. n. 70/1988

    Richiamato quale disposizione in tema di determinazione della rendita catastale con criterio di stima diretta.

  • art. 366 c.p.c.

    L'indicazione delle norme asseritamente violate è sufficiente ad assolvere l'onere di specificità del ricorso; la correttezza del richiamo attiene al merito della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma richiamata per la proposta del relatore e la trattazione camerale.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in via analogica per ribadire che l'avviso è motivato se pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarla efficacemente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno di un'interpretazione non meramente formalistica delle regole processuali, in funzione della tutela effettiva del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il principio del giusto processo e per evitare inutili formalismi processuali.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione ai principi convenzionali del giusto processo.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato, per analogia con la successione tra enti pubblici, per escludere la necessità di interruzione del processo in caso di subentro ex lege.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato, per analogia con la successione tra enti pubblici, per escludere la necessità di interruzione del processo in caso di subentro ex lege.

  • D.Lgs. n. 300/1999, art. 61

    È richiamato per affermare la personalità giuridica pubblica e l'autonomia organizzativa delle agenzie fiscali.

  • Reg. 30 novembre 2000, n. 4

    Le Direzioni regionali possono svolgere attività operative anche in materia di accertamento; la ripartizione interna non esclude tali poteri.

  • D.L. n. 185/2008, art. 27

    Richiamato per affermare che la norma ha disciplinato il riparto delle competenze in base alla rilevanza economica del soggetto accertato, senza creare ex novo la competenza delle Direzioni regionali.

  • L. n. 2/2009

    Legge di conversione del D.L. n. 185/2008, richiamata nel quadro del riparto di competenze interne dell'Amministrazione finanziaria.

  • L. n. 358/1991, art. 7, comma 13

    Richiamato per escludere che la disposizione, dopo le modifiche normative, sia utile a distinguere attività di uffici periferici e regionali dell'Agenzia.

  • D.P.R. n. 107/2001, art. 23

    La modifica normativa ha inciso sul precedente assetto delle competenze di verifica e ispezione, rendendo non più utilizzabile il precedente rinvio agli uffici periferici.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere gli elementi essenziali della vicenda fattuale e processuale tali da consentire alla Corte di comprendere le censure.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e la differenza rispetto alla rendita proposta dipende da una diversa valutazione tecnica dell'Ufficio sui medesimi dati forniti dal contribuente.
  • La rideterminazione della classe e della rendita catastale non integra, di per sé, la modifica dei fatti dichiarati dal contribuente nella procedura DOCFA, ma esprime una valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione sulla base degli stessi elementi fattuali.
  • Nel ricorso per cassazione, ai fini dell'art. 366 c.p.c., è sufficiente l'esatta indicazione delle norme asseritamente violate e la chiara esposizione dei fatti essenziali; non è richiesto che il richiamo normativo sia già corretto nel merito, perché tale profilo attiene alla fondatezza della censura.
  • L'interpretazione delle regole processuali non deve essere meramente formalistica quando ciò comprime senza necessità il diritto di difesa e l'effettività della tutela giurisdizionale.
  • La successione ex lege tra enti pubblici o agenzie fiscali non comporta automaticamente l'interruzione del processo, quando il subentro avviene senza soluzione di continuità del munus pubblico.
  • La motivazione dell'avviso tributario è sufficiente se il contribuente è posto in condizione di contestare efficacemente l'an e il quantum della pretesa, senza che l'Amministrazione debba necessariamente riprodurre in dettaglio tutte le prove o i contenuti degli atti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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