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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26305/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, accogliendo parzialmente l'appello della contribuente contro un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all'anno 2011, aveva ritenuto deducibili costi fatturati da una subappaltatrice per lavori edili per euro 405.200,00, parte residua di un importo complessivo fatturato di euro 510.200,00. Secondo l'Ufficio, tali fatture riguardavano operazioni oggettivamente inesistenti; la CTR avrebbe errato nel valorizzare la documentazione prodotta dalla società (contratti di appalto e subappalto, contestazioni dei committenti e loro trasmissione alla subappaltatrice, mancato pagamento del residuo importo, successiva contabilizzazione del "mancato costo" come sopravvenienza attiva) come prova dell'effettività delle prestazioni e dell'inadempimento della subappaltatrice. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe invertito l'onere della prova e ritenuto sufficiente documentazione inidonea a dimostrare l'effettività delle operazioni; con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., richiamando la cessazione dell'attività della società fatturante, l'assenza di un fondo svalutazione crediti, la mancata menzione del credito nella relazione del liquidatore e l'assenza di delibere di trasferimento crediti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito circa la prova dell'effettività delle operazioni fatturate e l'apprezzamento delle risultanze documentali; ha inoltre chiarito che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., perché la censura riguardava non la regola di riparto dell'onere probatorio, ma l'esito della valutazione delle prove. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo l'omessa considerazione di elementi istruttori; peraltro la cessazione della società fatturante era stata già considerata dalla CTR, che aveva anche valorizzato la successiva contabilizzazione del mancato costo come sopravvenienza attiva. Conseguentemente, il ricorso dell'Agenzia è stato respinto in rito, con condanna alle spese; non è stata applicata l'ulteriore previsione sul contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato come norma sulla deducibilità dei costi; la Corte non entra nel merito applicativo perché la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta l'apprezzamento sull'esito della prova.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici e di valutazione degli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la censura di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale con proposta del relatore.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366, n. 6, quale presidio di specificità del motivo di ricorso.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per la rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    le false indicazioni ai fini IVA possono essere desunte anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Quando l'Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta allegati tali elementi, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittima deducibilità del costo.
  • La regolarità formale della contabilità, l'esistenza delle fatture o la mera tracciabilità dei pagamenti non sono, da sole, prove sufficienti dell'effettività dell'operazione, perché dati facilmente simulabili.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha invertito il riparto dell'onere della prova; se invece si contesta il modo in cui il giudice ha valutato il materiale probatorio, la doglianza non attiene alla regola di riparto ma all'apprezzamento del fatto.
  • In cassazione, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o documentali.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito mediante censure formalmente di diritto che mirano, in sostanza, a una nuova valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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