Sentenza del 28/07/2017 n. 18820 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Congregazione ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2004, sostenendo che l'immobile denominato "Soggiorno Alpino S. Filippo Neri" fosse esente ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. l) (richiamato in sentenza anche con riferimento alla lett. i)). Ha dedotto che l'attività svolta non avesse natura commerciale, valorizzando la finalità religiosa dell'ente, la licenza stagionale, l'apertura limitata, i prezzi praticati, l'accoglienza di gruppi e le perdite di gestione. Ha inoltre invocato il principio del legittimo affidamento, poiché il Comune aveva annullato precedenti accertamenti relativi agli anni 1999 e 2000, e ha denunciato vizi di motivazione e nullità della sentenza per omessa valutazione di alcune risultanze contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'esenzione ICI richiedesse sia un requisito soggettivo, relativo alla natura dell'ente, sia un requisito oggettivo, consistente nella destinazione esclusiva dell'immobile ad attività esenti concretamente non commerciali. L'attività ricettiva o alberghiera, anche se svolta da un ente ecclesiastico, stagionalmente, con finalità religiose o sociali e in perdita, conserva natura commerciale quando opera secondo logiche di mercato. La stagionalità, l'occasionalità dell'attività e le perdite economiche non sono decisive. L'annullamento in autotutela di accertamenti relativi ad anni precedenti non attribuisce al contribuente il diritto a ottenere lo stesso trattamento per annualità successive. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; le spese di lite sono state integralmente compensate. È stato inoltre dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) (e riferimento alla lett. l. nell'originario motivo)
L'esenzione spetta per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività agevolate previste dalla norma.
L'esenzione ICI richiede la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività esenti e non opera quando il fabbricato è utilizzato per un'attività oggettivamente commerciale, come quella alberghiera o ricettiva.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lett. c) (già art. 87)
La norma individua gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Il requisito soggettivo dell'ente non è sufficiente da solo: deve concorrere con la concreta destinazione non commerciale dell'immobile.
Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)
Sono attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, agli scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.
Le attività ricettive o alberghiere non rientrano automaticamente tra le attività di religione o di culto, anche se rivolte a pellegrini o realizzate da un ente ecclesiastico.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
L'annullamento in autotutela di accertamenti relativi a precedenti annualità non crea un diritto del contribuente a un identico trattamento per gli anni successivi, trattandosi di valutazioni riferite a specifici periodi d'imposta.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e art. 132 c.p.c.
Le censure di omessa o insufficiente motivazione sono state ritenute infondate, poiché la sentenza aveva esaminato gli elementi decisivi per qualificare l'attività come commerciale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in caso di rigetto.
A seguito del rigetto del ricorso per cassazione, la ricorrente deve versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione tributaria relativa a un immobile di un ente ecclesiastico non basta dimostrare la natura religiosa dell'ente o la finalità sociale dell'attività: occorre provare che l'immobile sia utilizzato esclusivamente per attività esenti e concretamente non commerciali.
- La qualificazione dell'attività dipende dalle modalità effettive di svolgimento, non soltanto dallo statuto, dalla licenza amministrativa o dalla denominazione della struttura.
- Un'attività ricettiva può essere considerata commerciale anche se è stagionale, limitata nel tempo, rivolta a gruppi religiosi, praticata a prezzi contenuti o caratterizzata da perdite economiche.
- La destinazione degli eventuali ricavi a finalità religiose o sociali non elimina la natura commerciale dell'attività: rileva prima la modalità di produzione del reddito e solo successivamente l'impiego degli utili.
- L'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti dell'esenzione grava normalmente sul contribuente che la invoca.
- Il comportamento tenuto dal Comune o dall'amministrazione in anni d'imposta precedenti non vincola automaticamente l'amministrazione per annualità successive e non fonda, di per sé, un diritto al medesimo trattamento fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 lug 2017Sentenza del 28/07/2017 n. 18 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 28 lug 2017Sentenza del 28/07/2017 n. 93 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 28 lug 2017Sentenza del 28/07/2017 n. 5074 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 28 lug 2017Sentenza del 28/07/2017 n. 5077 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 28 lug 2017Sentenza del 28/07/2017 n. 5093 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 28 lug 2017Sentenza del 28/07/2017 n. 18784 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →