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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20254/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina da una domanda di concordato preventivo presentata da una società che, dopo una domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., aveva depositato proposta, piano e relazione attestativa. Il piano era strutturato come continuità indiretta, ma prevedeva anche rilevanti componenti legate alla cessione dell’azienda, alla monetizzazione di partecipazioni, al recupero di crediti e alla vendita di immobili. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda e dichiarato il fallimento; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo la proposta sostanzialmente liquidatoria e affetta da deficit informativi sulla solvibilità dei soggetti terzi coinvolti nel piano. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 160, comma 4, e 186-bis l.fall. per avere i giudici di merito qualificato il concordato come liquidatorio applicando un criterio quantitativo di prevalenza dei flussi; 2) violazione dell’art. 186-bis l.fall. per avere considerato liquidatori i proventi provenienti dalle controllate di una holding; 3) violazione dell’art. 161 l.fall. per avere ritenuto necessario che il piano e l’attestazione prospettassero anche tutti gli scenari di inadempimento dei terzi e le contromisure; 4) violazione degli artt. 112, 162 e 172 l.fall. per omessa considerazione delle norme che consentono integrazioni informative e per pretesa omissione di scenari alternativi di inadempimento dei terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva imposto al debitore di descrivere scenari alternativi di neutralizzazione di ogni possibile inadempimento di terzi, ma aveva rilevato la carenza di informazioni essenziali sulla tenuta del piano, sulla capacità dei soggetti coinvolti di adempiere e sulla reale affidabilità dei flussi prospettati. Ha poi dichiarato inammissibili anche il primo e il secondo motivo, perché investivano l’ulteriore ratio autonoma della decisione di merito relativa alla qualificazione del piano come liquidatorio; poiché tale seconda ratio era rimasta definitivamente ferma, l’eventuale accoglimento delle censure non avrebbe comunque potuto travolgere la decisione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    richiamato come base della domanda di concordato con riserva; nel giudizio di legittimità il tema centrale è il contenuto informativo della proposta e dell’attestazione ai fini dell’ammissibilità.

  • art. 160, comma 4, l.fall.

    richiamato per contestare la qualificazione del concordato come liquidatorio e la conseguente applicazione della disciplina più rigorosa.

  • art. 186-bis l.fall.

    richiamato per sostenere la natura in continuità del piano; la Corte ribadisce che, ai fini della qualificazione, rileva la sostanza economica dell’operazione e la sufficienza della ratio del merito non censurata.

  • art. 161 l.fall.

    richiamato in relazione al contenuto della proposta e dell’attestazione; la Corte valorizza l’obbligo di fornire ai creditori informazioni complete e comprensibili sui passaggi decisivi del piano.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per dedotto vizio di ultrapetizione; la Corte non accoglie la censura perché la sentenza di merito non aveva posto un obbligo diverso da quello effettivamente ricostruito.

  • art. 162 l.fall.

    richiamato come norma che consente integrazioni/controlli nella fase di ammissibilità, ma la censura è ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 172 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente come disposizione che consente integrazioni informative da parte del debitore o del commissario; la Corte osserva che ciò non esclude il sindacato sulla completezza dell’informazione inizialmente fornita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi per violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di concordato preventivo, il tribunale può sindacare la correttezza e completezza dell’attestazione sotto il profilo della completezza dei dati aziendali e della comprensibilità dei criteri di giudizio, senza sostituirsi al controllo diretto della contabilità del proponente.
  • L’ammissibilità della proposta richiede che ai creditori sia fornita un’informazione completa, trasparente e comprensibile sugli snodi essenziali del piano, specie quando la sua riuscita dipenda da soggetti terzi o da operazioni complesse e concatenate.
  • Quando il piano concordatario poggia in modo decisivo sulla solvibilità di terzi o di società coinvolte nella filiera economica, l’attestazione deve dare conto in modo adeguato della capacità di tali soggetti di adempiere agli impegni assunti e delle criticità che ne possano compromettere l’esecuzione.
  • Se la sentenza impugnata è sorretta da più rationes autonome e ciascuna è idonea da sola a giustificare la decisione, la censura che non colpisca tutte le rationes è inammissibile per difetto di interesse.
  • Ai fini della qualificazione del concordato come in continuità o liquidatorio, non basta l’etichetta formale attribuita dal proponente, ma occorre valutare la concreta struttura economica del piano e la prevalenza sostanziale delle fonti di soddisfacimento dei creditori.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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