Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3962/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1); - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 2) - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 3); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (doc. 4); - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/2/2023: per l'annullamento - del Decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto il ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; - della relazione istruttoria redatta dalla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise prot. interno n. 205620/2022 del 13 dicembre 2022, costituente l'Allegato 1 al predetto decreto del Commissario ad acta, nonché dell'elenco allegato alla relazione stessa; - della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise del 6 dicembre 2022, n. 1446, citata nella relazione istruttoria ma di contenuto allo stato sconosciuto, recante “Certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015 - 2015 – 2016 - 2017 - 2018. art. 9-ter, commi 8 e 9, d.l. 19/06/2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla l. 6/08/2015, n.125” con i relativi allegati, acquisita agli atti della Regione in data 12.12.2022, prot. n. 205039; oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e sopra elencati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/2/2023: per l'annullamento - della Determinazione DG Direzione Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14 dicembre 2022, recante “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - dell'Allegato 1 alla predetta determinazione, recante l'“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - se e in quanto di ragione, dell'Allegato 2 alla predetta determinazione, recante le modalità di versamento degli importi di pay back richiesti dalla Regione; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; - della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5 agosto 2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute; oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/6/2023: per l’annullamento e sospensiva dei medesimi atti già impugnati con il ricorso;

Giustizia amministrativa202215150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e, con motivi aggiunti, provvedimenti regionali di individuazione degli importi di payback dovuti per gli anni 2015-2018

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali attuativi del meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Ha dedotto l'illegittimità costituzionale delle norme legislative poste a fondamento del sistema, per violazione degli artt. 3, 23, 24, 42, 53, 113 e 117 Cost., nonché dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e degli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ha inoltre lamentato la fissazione retroattiva dei tetti regionali, la lesione del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della buona fede, la consumazione del potere, la violazione dei termini normativi, l'alterazione dell'equilibrio economico delle gare e dei contratti pubblici, la violazione della normativa europea sull'evidenza pubblica, l'erronea inclusione del costo del servizio nel fatturato dei dispositivi medici e il difetto di istruttoria, trasparenza e motivazione. Con l'ultimo ricorso per motivi aggiunti ha censurato l'art. 8 del d.l. n. 34/2023, nella parte in cui subordinava la riduzione dell'importo di payback alla rinuncia al contenzioso. I motivi aggiunti diretti contro i provvedimenti regionali hanno contestato, in particolare, la determinazione e la richiesta degli importi posti a carico dell'impresa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto superate e comunque infondate le censure di incostituzionalità, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, secondo cui il payback costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, fondato su una sufficiente base legislativa, non lesivo della riserva di legge, dell'affidamento, del principio di irretroattività o della libertà d'impresa. Il sistema era conoscibile sin dal 2015: erano già previste le quote di ripiano a carico delle imprese e il criterio di calcolo in proporzione al fatturato; la successiva fissazione del tetto regionale al 4,4 per cento non ha introdotto un nuovo obbligo sostanziale. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti e alle gare, incidendo sul fatturato complessivo dell'impresa e non sul prezzo o sull'entità delle forniture, senza prova di una compressione eccessiva dei margini di utile. I ricorsi per motivi aggiunti contro i provvedimenti regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il TAR, le Regioni svolgono attività meramente vincolata, tecnica e ricognitiva: verificano i dati contabili, individuano le imprese, applicano percentuali e importi già determinati dalla legge e dagli atti statali e iscrivono il credito in bilancio. Non esercitano, quindi, un potere autoritativo o discrezionale; la posizione dell'impresa è un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'obbligazione pecuniaria, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Quanto all'ultimo ricorso per motivi aggiunti, il TAR ha rilevato anche la sostanziale cessazione della materia del contendere per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, che ha esteso la riduzione al 48 per cento anche alle imprese che abbiano instaurato o non intendano abbandonare il contenzioso. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011

    Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e ha originariamente posto il superamento a carico della Regione interessata.

  • art. 15, comma 13, lett. f), d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012

    Ha fissato, dal 2014, il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa, il concorso delle aziende fornitrici al ripiano, i criteri di calcolo, la rilevazione del superamento e la procedura per le annualità 2015-2018.

  • art. 1, comma 557, l. n. 145/2018

    Ha modificato il comma 8 dell'art. 9-ter, prevedendo la rilevazione del superamento sulla base del fatturato al lordo dell'IVA e la certificazione ministeriale.

  • art. 18, comma 1, d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter, affidando alle Regioni l'individuazione delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e la richiesta di pagamento.

  • art. 8, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    Ha istituito un fondo e previsto, originariamente, la riduzione al 48 per cento dell'importo dovuto per le imprese che non avessero instaurato controversie o vi rinunciassero; la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte escludente le imprese litiganti.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia devoluta a un diverso giudice, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento dell'avviso alle parti sui profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2024

    Ha ritenuto costituzionalmente legittimo, per il periodo 2015-2018, il meccanismo del payback sui dispositivi medici, qualificandolo come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato e non lesivo della riserva di legge, dell'affidamento e del principio di irretroattività.

  • sentenza Corte costituzionale n. 139/2024

    Ha esteso a tutte le imprese fornitrici, comprese quelle che hanno instaurato o non intendono abbandonare il contenzioso, la riduzione al 48 per cento della quota di ripiano e ha caducato le procedure e i termini incompatibili.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattivo in senso costituzionalmente illegittimo quando l'obbligo di ripiano, i soggetti obbligati, le percentuali e il criterio di proporzione al fatturato erano già previsti dalla legge al momento delle gare e delle forniture; gli atti successivi che fissano il tetto regionale e rendono operativo il sistema hanno natura attuativa e non innovano il presupposto sostanziale dell'obbligazione.
  • Il payback sui dispositivi medici non altera, di per sé, le procedure di gara né i contratti di fornitura, poiché opera esternamente sul fatturato complessivo dell'impresa e non modifica il prezzo contrattuale o l'entità della fornitura; l'operatore non può invocare un affidamento incondizionato nel mantenimento integrale del prezzo quando il rischio di ripiano era conoscibile ex ante.
  • Quando la legge e gli atti statali hanno già determinato il tetto di spesa, il superamento, le percentuali di concorso e i criteri matematici di calcolo, le Regioni, nell'adozione degli elenchi e nella richiesta degli importi alle imprese, svolgono attività vincolata, tecnica e ricognitiva, priva di discrezionalità amministrativa o tecnica.
  • Le controversie contro i provvedimenti regionali che individuano le imprese soggette al payback e quantificano l'importo dovuto riguardano un diritto soggettivo al corretto calcolo di un'obbligazione pecuniaria quando l'amministrazione non esercita un potere autoritativo; esse appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione mediante riassunzione nel termine previsto dall'art. 11 c.p.a.
  • Una disciplina che subordini la riduzione dell'obbligazione di payback alla rinuncia al contenzioso è costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude le imprese che abbiano instaurato o non intendano abbandonare il giudizio; la riduzione deve essere estesa anche a tali imprese.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.