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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30991/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che aveva rigettato l'appello del Pubblico Ministero avverso la revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, relativa a provvisi capi di incolpazione per violenza privata (art. 610 c.p.) per picchettaggi e impedimento del transito di automezzi presso varie ditte di logistica, fatti dal 2016 al febbraio 2021. Il ricorso del P.M. denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 299 c.p.p., in relazione all'art. 610 c.p., sostenendo tra l'altro che il tribunale si sarebbe basato su convincimenti personali, che il decorso del tempo non poteva essere valutato in senso favorevole al resistente, che l'attività sindacale e gli accordi non erano idonei a escludere il pericolo di recidiva e che gli accordi prodotti non costituivano novità rilevante.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva revocato la misura cautelare valorizzando: la peculiarità delle condotte (non riconducibili a finalità di profitto), il lungo tempo intercorso dall'ultima condotta contestata, la personalità del soggetto (impegno sindacale meritorio, sostanziale incensuratezza) e l'effetto dissuasivo già prodotto dal periodo di applicazione di misure cautelari precedenti. La Corte ha inoltre ritenuto che i recenti accordi sindacali, pur con controparti diverse, fossero utili a dimostrare un ritorno a forme corrette di contrattazione e la ricomposizione dei rapporti, e ha considerato le deduzioni del P.M. mere contestazioni di valutazioni discrezionali non arbitrarie.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso come norma rilevante per l'impugnazione; dalla sentenza emerge che le doglianze mosse ai sensi di questa norma non hanno dimostrato vizi apprezzabili nella motivazione del Tribunale del riesame.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Interpretato alla luce del giudizio sulla misura cautelare: il Tribunale del riesame ha valutato la mancata sussistenza delle esigenze cautelari attuali (in particolare il pericolo di recidiva), tenendo conto della personalità dell'indagato, del tempo trascorso e dell'effetto dissuasivo già esercitato dalla precedente applicazione di misure.

  • art. 610 cod. pen.

    Reato contestato (violenza privata): la Corte ha ritenuto che la qualificazione e la valutazione delle condotte operata dal Tribunale del riesame non fosse viziata, soprattutto in relazione all'assenza di finalità di profitto e all'anzianità delle condotte.

  • art. 416 cod. pen.

    Richiamato nel testo in relazione a misure cautelari precedentemente adottate e poi annullate; la sentenza evidenzia che il periodo durante il quale l'indagato è stato sottoposto a misure cautelari ha avuto un effetto dissuasivo apprezzabile.

Massime di principio

  • La revoca o la non applicazione di misure cautelari può essere confermata quando il giudice valuta, in modo motivato, che le esigenze cautelari attuali (pericolo di recidiva, inquinamento probatorio, ecc.) non sussistono più, anche valutando il tempo intercorso dall'ultima condotta contestata.
  • La mancanza di finalità di profitto nelle condotte contestate e la natura specifica dell'azione (es. piazzamento di picchetti sindacali) possono influire significativamente sulla valutazione del pericolo di reiterazione e quindi sull'applicabilità delle misure cautelari.
  • La personalità dell'indagato (assenza di precedenti, impegno sindacale o sociale, comportamenti successivi che mostrano ravvedimento) è un elemento che il giudice può ritenere rilevante e idoneo a far venir meno l'esigenza cautelare.
  • Accordi sindacali o comportamenti collaborativi successivi agli eventi contestati, anche se stipulati con controparti diverse, possono essere valutati come indizi utili di ricomposizione delle relazioni e di effetto dissuasivo delle misure già subite.
  • Le impugnazioni del Pubblico Ministero che si limitano a contestare valutazioni discrezionali motivate del giudice senza fornire elementi nuovi o mostrare errori di diritto sostanziali hanno scarse probabilità di essere accolte.

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