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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5631 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2005, per l'importo complessivo di 6.926,92 euro. In Cassazione ha dedotto, da un lato, l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza d'appello sulla circostanza che il periodo di apertura e chiusura dello stabilimento fosse determinato dalla Capitaneria di Porto e non dalla sua volontà; dall'altro, la violazione dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che la tariffa ridotta prevista per le attività stagionali dovesse essere cumulata con il calcolo della tassa in relazione ai soli giorni di effettivo utilizzo dell'area e smaltimento dei rifiuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla disciplina TARSU, affermando che la tariffa per l'uso stagionale o discontinuo può essere determinata dal regolamento comunale in relazione al periodo durante il quale l'area è disponibile o può essere occupata, senza necessità di considerare i soli giorni di effettiva apertura o di effettiva produzione dei rifiuti. I costi fissi del servizio giustificano il riferimento al periodo di disponibilità dell'area. Il primo motivo è stato inoltre dichiarato inammissibile, oltre che infondato, perché non conteneva il necessario momento di sintesi o quesito di fatto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti in ragione della complessità della controversia.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente, ma la Corte ha escluso che imponga di commisurare la TARSU ai soli giorni di effettivo utilizzo dello stabilimento o di consentire il cumulo tra riduzione stagionale e ulteriore calcolo giornaliero.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, comma 1, come sostituito dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 68

    La tassa "può" essere commisurata a determinati parametri quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento, teorici o effettivi a seconda della popolazione comunale.

    La norma consente ai Comuni di strutturare la tariffa sulla base di criteri regolamentari che tengano conto anche della stagionalità e dell'uso discontinuo dell'immobile, non imponendo necessariamente il criterio dei giorni di effettiva produzione dei rifiuti.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 77

    Secondo il precedente richiamato dalla Corte, la tariffa può essere calcolata considerando il periodo in cui l'area è disponibile per l'occupazione o la detenzione temporanea, anche in ragione dei costi fissi del servizio, senza dover coincidere con la presenza effettiva dell'utente ogni singolo giorno.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere dedotto indicando chiaramente il fatto controverso e decisivo sul quale la motivazione sarebbe carente.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi soggetti alla norma, il motivo relativo al vizio di motivazione deve contenere uno specifico momento di sintesi o quesito di fatto, tale da consentire alla Corte di comprendere immediatamente quale errore sia attribuito al giudice di merito. La sua mancanza comporta l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, per attività stagionali o a uso discontinuo, la riduzione tariffaria prevista dal regolamento comunale non implica automaticamente che la tassa debba essere calcolata soltanto sui giorni di effettiva apertura o presenza dell'utente.
  • Il Comune può parametrizzare la tariffa al periodo di disponibilità o di possibile utilizzo dell'area, considerando anche i costi fissi del servizio di raccolta e smaltimento, purché il criterio sia previsto dalla disciplina applicabile e dal regolamento comunale.
  • La riduzione per stagionalità e il calcolo giornaliero in base all'effettivo utilizzo non sono necessariamente cumulabili: occorre verificare il contenuto specifico del regolamento comunale e la struttura della tariffa.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura sulla motivazione deve individuare in modo puntuale il fatto controverso e decisivo e rispettare i requisiti processuali applicabili; una contestazione generica della motivazione può essere dichiarata inammissibile.
  • La circostanza che i giorni di apertura siano stabiliti da un'autorità amministrativa, anziché dal contribuente, non determina di per sé il diritto a pagare la tassa esclusivamente per i giorni di effettiva apertura.

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