Sentenza del 31/05/2016 n. 11333 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l'atto dell'Agenzia delle Entrate relativo a sanzioni per l'omessa effettuazione e il mancato versamento delle ritenute Irpef sui compensi corrisposti in nero a un dipendente e a un collaboratore occasionale nel 2002. I tre motivi riguardavano: la presunta nullità dell'atto per mancata indicazione di aliquote, scaglioni e detrazioni; la presunta duplicazione d'imposta, poiché alcuni percettori avevano successivamente versato le imposte; e l'omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione delle sanzioni mediante cumulo giuridico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili sia per l'inadeguata formulazione dei quesiti di diritto ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., sia per difetto di specificità, poiché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui l'atto riguardava propriamente l'irrogazione di sanzioni e non l'accertamento di una maggiore imposta. La Corte ha inoltre precisato che un atto sanzionatorio non deve necessariamente indicare aliquote, scaglioni e detrazioni dell'imposta evasa, ma deve rispettare i requisiti previsti per gli atti di contestazione delle sanzioni. Il pagamento effettuato dai percettori non elimina la violazione del sostituto d'imposta e non determina duplicazione della sanzione. Il terzo motivo è stato respinto perché la C.T.R. aveva esaminato la questione del cumulo e aveva ritenuto applicata la misura più favorevole. La società è stata condannata al pagamento di 1.600 euro di spese processuali, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
La disposizione è stata invocata dalla società per sostenere la nullità dell'atto per carenza di indicazione delle aliquote, degli scaglioni e delle detrazioni. La Corte ha ritenuto il richiamo non pertinente, poiché l'atto aveva natura sanzionatoria e non richiedeva necessariamente tali indicazioni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67
Invocato dalla ricorrente in relazione alla presunta duplicazione dell'imposta. La Corte ha escluso che il pagamento dell'imposta da parte dei percettori elimini la violazione commessa dal sostituto d'imposta.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
Disciplina il concorso e la continuazione delle violazioni ai fini del cumulo delle sanzioni. La Corte ha ritenuto che la C.T.R. avesse esaminato la questione e applicato il trattamento concretamente più favorevole al contribuente.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16
Individua i requisiti formali degli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni. La Corte ha precisato che tali requisiti sono diversi da quelli propri di un avviso di accertamento d'imposta.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 163
Richiamato dalla ricorrente contro la duplicazione d'imposta, ma ritenuto non decisivo, perché la sanzione colpisce la violazione dell'obbligo di effettuare e versare la ritenuta, indipendentemente dal successivo pagamento dell'imposta da parte del percettore.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi perché i quesiti di diritto erano generici, astratti e privi di un adeguato collegamento con le peculiarità del caso concreto.
Codice di procedura civile, art. 112
Non è stata ravvisata omessa pronuncia, poiché la C.T.R. aveva espressamente esaminato la richiesta relativa alla rideterminazione delle sanzioni.
Massime di principio
- Quando un atto tributario ha natura esclusivamente sanzionatoria, la sua validità deve essere valutata principalmente alla luce dei requisiti propri degli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni, non di quelli previsti per l'accertamento della maggiore imposta.
- Il successivo pagamento dell'imposta da parte del percettore del reddito non cancella la violazione commessa dal sostituto d'imposta che abbia omesso di effettuare o versare la ritenuta; può quindi permanere la sanzione a carico del sostituto.
- Per contestare efficacemente una sentenza in cassazione occorre confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della decisione impugnata e formulare motivi specifici, collegati ai fatti del caso; quesiti generici o astratti comportano l'inammissibilità del ricorso.
- La mancata applicazione del cumulo giuridico non può essere dedotta come omessa pronuncia se il giudice ha esaminato la questione e ha motivato sulla determinazione complessiva delle sanzioni.
- In presenza di violazioni multiple degli obblighi fiscali, è necessario verificare analiticamente il calcolo delle sanzioni, l'applicazione del cumulo o della continuazione e l'eventuale trattamento più favorevole, senza presumere automaticamente l'illegittimità dell'atto.
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