Cassazione Civile, Ordinanza n. 37942/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008 con cui l’Ufficio, applicando il metodo sintetico, ha rideterminato un maggior reddito imponibile IRPEF e relative addizionali rispetto a quanto dichiarato. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia deduceva due censure: primo, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR non avesse verificato l’effettivo assolvimento, da parte del contribuente, dell’onere di dimostrare entità e permanenza delle risorse finanziarie asseritamente disponibili, desunte da estratti conto bancari intestati al contribuente e dal libro giornale di una società; secondo, motivazione apparente e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR dato conto delle argomentazioni dell’Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi; ha invece accolto il primo motivo, affermando che in tema di accertamento sintetico il contribuente che invochi la copertura delle spese con risorse ulteriori deve fornire prova documentale non solo della disponibilità di tali somme, ma anche della loro entità e della durata del possesso, così da rendere oggettivamente plausibile la riferibilità delle spese a tali redditi. Nel caso concreto la CTR si era limitata a valorizzare prelievi e un rimborso per finanziamenti infruttiferi, senza accertare in modo adeguato il concreto utilizzo e la destinazione delle somme. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
Nel redditometro il contribuente, per contrastare l’accertamento sintetico, deve fornire idonea documentazione che provi l’entità e la durata del possesso delle ulteriori risorse finanziarie, non essendo sufficiente la mera allegazione della loro esistenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato ai fini del riparto dell’onere della prova: una volta contestato il maggior reddito con metodo sintetico, incombe sul contribuente la prova contraria nei termini richiesti dalla norma tributaria.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati in tema di presunzioni e prova indiziaria, per contestare la correttezza dell’impostazione seguita dal giudice di merito nell’apprezzamento degli elementi presuntivi.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte esclude il vizio di motivazione apparente, ritenendo che la CTR abbia comunque esposto, seppur sinteticamente, le ragioni della decisione.
art. 132 c.p.c., n. 4
La mancanza di motivazione rileva solo quando la carenza sia tale da non consentire in alcun modo di ricostruire il ragionamento decisorio o la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale evocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente che invochi la copertura delle spese contestate con redditi ulteriori o risorse diverse da quelle dichiarate deve provare documentalmente non solo l’esistenza di tali risorse, ma anche la loro entità e la durata del possesso, così da rendere verificabile la loro effettiva idoneità a finanziare le spese.
- Non è sufficiente dimostrare in astratto la disponibilità di somme o di redditi ulteriori: occorre fornire elementi oggettivi che consentano di collegare quelle disponibilità alle spese contestate o, quanto meno, di rendere plausibile che esse abbiano potuto coprirle.
- Nel giudizio tributario su accertamenti sintetici, una volta che il contribuente abbia assolto l’onere di prova contraria, il giudice deve effettuare un esame analitico della documentazione prodotta e non può limitarsi a valutazioni sommarie o apodittiche.
- La motivazione è solo ‘apparente’ quando la sua insufficienza sia tale da impedire la ricostruzione della ratio decidendi; non basta, invece, che la motivazione sia sintetica o non affronti in modo analitico ogni singola allegazione di parte.
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