Sentenza del 19/01/2017 n. 139 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento induttivo - Necessaria esibizione dei provvedimenti autorizzativi da parte della Amministrazione per gli accertamenti bancari - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato un avviso di accertamento con cui erano stati determinati un maggior reddito d'impresa, un maggior valore della produzione netta e l'omessa fatturazione di operazioni imponibili ai fini IVA. In appello ha dedotto: mancato rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo; insufficiente motivazione dell'avviso; contraddittorietà della motivazione, anche quanto all'imputazione delle movimentazioni bancarie all'attività individuale anziché alla distinta società S. s.r.l.; nullità parziale dell'avviso per documentazione sopravvenuta e mancata esibizione dei provvedimenti autorizzativi degli accertamenti bancari.
La decisione
La CTR ha respinto integralmente l'appello. Ha ritenuto non necessario il rilascio del processo verbale di chiusura in assenza di accesso ai locali del contribuente e, comunque, non provato alcun concreto pregiudizio. Ha confermato che la presunzione relativa ai versamenti bancari può essere superata solo con una prova analitica, circostanziata e documentata per ogni singola operazione, non essendo sufficiente il generico richiamo a disponibilità proprie precedentemente prelevate. Ha ritenuto corretta l'imputazione delle somme transitate sul conto personale all'attività individuale, in mancanza di prova del loro riferirsi alla società. Infine, ha stabilito che la mancata esibizione dei provvedimenti autorizzativi degli accertamenti bancari non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento: il contribuente deve dedurre e provare che siano state autorizzate operazioni bancarie non consentite e che ciò abbia inciso concretamente sul risultato fiscale. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.566,25 oltre accessori.
Norme richiamate
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015
Non sussiste necessità di redazione e rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo, ove non vi sia stato accesso ai locali di parte contribuente.
Il verbale di chiusura non è necessario quando l'Amministrazione non abbia effettuato un accesso presso i locali del contribuente. Anche in materia di imposte armonizzate, l'eventuale violazione del contraddittorio richiede comunque la dimostrazione di un concreto pregiudizio.
Cassazione, sentenza n. 13516/2008
La presunzione relativa ai versamenti può essere superata dal contribuente soltanto mediante una prova non generica ma analitica, circostanziata e documentata per ogni singola operazione.
Per contestare la rilevanza reddituale dei versamenti bancari non basta una spiegazione astratta o generica: occorre collegare e documentare ogni singolo movimento alla sua effettiva origine non imponibile.
Cassazione, ordinanza n. 19970/2016
Non è necessaria l'esibizione da parte dell'Amministrazione dei provvedimenti di autorizzazione agli accertamenti bancari, la cui illegittimità può essere fatta valere dinanzi al giudice tributario soltanto quando venga ad inficiare il risultato fiscale del procedimento.
La mancata esibizione dell'autorizzazione agli accertamenti bancari non comporta automaticamente l'annullamento dell'avviso. L'illegittimità assume rilievo solo se il contribuente dimostra che sono state svolte verifiche non consentite e che queste hanno prodotto un risultato fiscale sostanzialmente illegittimo.
Massime di principio
- La contestazione di un vizio formale dell'attività istruttoria non è sufficiente, da sola, a ottenere l'annullamento dell'accertamento: occorre dimostrare un'incidenza concreta sul risultato fiscale o un effettivo pregiudizio difensivo.
- In presenza di presunzioni derivanti da movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una prova specifica, analitica e documentata per ciascun versamento o prelevamento contestato.
- Le somme movimentate su un conto personale possono essere imputate all'attività individuale del titolare; per attribuirle a una società distinta è necessaria una prova concreta del collegamento con l'attività societaria.
- La mancata esibizione del provvedimento autorizzativo di un'indagine bancaria non invalida automaticamente l'accertamento. La censura deve riguardare l'effettivo svolgimento di operazioni non autorizzate e il loro impatto sostanziale sulla pretesa fiscale.
- Quando non vi è stato accesso presso i locali del contribuente, generalmente non è richiesto il processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo.
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