Cassazione Penale, Sentenza n. 24719/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (capo a), lesioni aggravate nei confronti di due agenti (capo b) e danneggiamento aggravato (capo c). Deduce tre motivi principali: 1) questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE e violazione dell'art. 6 CEDU per contrasto tra l'art. 23-bis d.l. 137/2020 (termine a pena di decadenza per la richiesta di trattazione orale) e il diritto ad un'udienza pubblica; 2) nullità per mancata formale contestazione, in sede di convalida dell'arresto, del capo c) (danneggiamento), con violazione degli artt. 517 e 521 c.p.p.; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata considerazione di documentazione medica e alla mancata valutazione dell'eventuale scriminante della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 393-bis cod. pen., anche in forma putativa).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la disciplina emergenziale poi recepita dalla riforma (art. 598-bis c.p.p.), che prevede un termine per richiedere la trattazione orale e non contrasta con l'art. 6 CEDU né con i principi costituzionali; ha inoltre osservato che la norma attribuisce alle parti un diritto potestativo non sindacabile e che la corte può, oggi, disporre d'ufficio la partecipazione delle parti quando rilevante. Sul secondo motivo ha ritenuto che dagli atti e dal verbale risulti la formale contestazione del capo c) in udienza di convalida, quindi infondata la censura di nullità. Sul terzo motivo ha considerato la motivazione della Corte d'appello completa e coerente, non potendo la Corte di legittimità rimettere in discussione il valutativo del merito; ha escluso la riconoscibilità dell'esimente della reazione ad atti arbitrari anche in forma putativa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
disciplinava la decadenza per la richiesta di partecipazione all'udienza durante l'emergenza Covid-19
la Corte ha ritenuto la norma legittima e funzionale a bilanciare pubblicità del processo e tutela della salute; il termine non è meramente ordinatorio ma idoneo a perseguire ragioni organizzative e di ragionevole durata del processo
art. 598-bis cod. proc. pen.
introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10/10/2022, n.150)
la norma attribuisce alle parti il diritto potestativo di richiedere la trattazione orale e prevede la possibilità per la corte di disporre d'ufficio la partecipazione delle parti quando rilevante, garantendo compatibilità con art. 6 CEDU
art. 6 CEDU
diritto ad un processo pubblico e equo
il principio della pubblicità è centrale, ma non assoluto: può essere contemperato con esigenze straordinarie come la tutela della salute pubblica; la disciplina nazionale che prevede termini per esercitare il diritto di trattazione orale è compatibile se garantisce comunque la possibilità effettiva di oralità quando le parti la richiedono
art. 471 cod. proc. pen.
prevede la pubblicità dell'udienza quale regola generale
richiamata per sottolineare il valore della pubblicità del processo; le eccezioni devono essere considerate nel contesto normativo emergenziale e nelle successive modifiche
artt. 517 e 521 cod. proc. pen.
norme sulla convalida dell'arresto e sul giudizio direttissimo
la Corte ha ritenuto che la formale contestazione del capo c) sia risultata dagli atti e dal verbale, escludendo la nullità della sentenza per mancata contestazione
art. 337 cod. pen.
resistenza a pubblico ufficiale
reato ascritto e confermato in sede di merito; non oggetto di ritenuta illegittimità in cassazione
artt. 582, 585 e 576 cod. pen.
lesioni contestate nei confronti di due agenti e confermate dalla Corte d'appello
art. 635, comma 2, n.1 cod. pen.
capo c) contestato e ritenuto validamente contestato in udienza di convalida; condanna confermata in merito
art. 393-bis cod. pen.
scriminante per reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale
la Corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente (anche in forma putativa), ritenendo insussistente nei fatti la reazione giustificata
art. 59, comma 4, cod. pen.
riguarda l'effetto putativo delle scriminanti
invocato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che, anche sotto il profilo putativo, la scriminante non fosse configurabile
art. 616 cod. proc. pen.
condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende
applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle somme ritenute eque
Massime di principio
- La richiesta tardiva di partecipazione orale all'udienza prevista dalla disciplina emergenziale può comportare il rifiuto: è cruciale rispettare i termini di legge per evitare inammissibilità.
- Le misure emergenziali (es. d.l. 137/2020) integrate nelle norme ordinarie (es. art. 598-bis c.p.p.) non eliminano il principio di pubblicità, ma lo disciplinano: l'oralità è esercitabile come diritto potestativo delle parti e la corte può comunque disporre la partecipazione d'ufficio in presenza di rilevanti esigenze.
- La mancata trascrizione puntuale di atti o dichiarazioni nel verbale non determina automaticamente la nullità se dagli atti emerge in modo complessivo la formalizzazione dell'atto processuale (es. contestazione in udienza); va valutata la documentazione nel suo complesso.
- In Cassazione non è possibile rimettere in discussione il libero apprezzamento della prova compiuto dai giudici di merito: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria o la credibilità non sono idonei a prospettare vizio di diritto salvo profili di manifesta illogicità o violazione di legge.
- La mancata risposta a deduzioni difensive manifestamente infondate non inficia la decisione quando la motivazione di merito sia complessivamente coerente e completa.
- L'eccezione di scriminante (reazione ad atti arbitrari) richiede un rigoroso accertamento dei fatti e della percezione ragionevole dell'aggressione: ipotesi putative sono esaminate con rigore e non riconosciute se incompatibili con il quadro probatorio.
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