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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11785/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame del sequestro preventivo disposto dal GIP su euro 229.891,00 ritenuti profitto del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640‑bis c.p. (presunta indebita percezione di credito d'imposta derivante dal bonus 110% attraverso cessioni di credito, con attestazioni di stati di avanzamento - SAL - ritenute false). Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. in relazione al fumus commissi delicti, perché il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente le argomentazioni difensive e la documentazione (in particolare la certificazione dell'Ing. Santilli e documenti di fornitura/trasporto) che attestavano l'esecuzione o l'esistenza dei lavori; (2) violazione degli stessi articoli in ordine al periculum in mora, perché il Tribunale non avrebbe fornito una motivazione concreta e adeguata circa il rischio di dispersione del patrimonio, limitandosi a ipotesi speculative o a considerazioni sulla possibile reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'ordinanza del Tribunale per carenze motivazionali sia sul fumus del reato sia sul periculum in mora: in modo incongruente il Tribunale aveva da un lato affermato la falsità dei SAL e la truffa, ma d'altra parte nel medesimo provvedimento riconosceva che i lavori erano stati in parte eseguiti (seppure in ritardo o mal eseguiti), quindi non sussisteva la piena simulazione dei presupposti per il beneficio fiscale. Inoltre il Tribunale non ha motivato adeguatamente il contemporaneo rischio che la confisca non potesse essere eseguita per dispersione del patrimonio. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Firenze per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 640‑bis c.p.

    Norma che sanziona la truffa in materia di erogazioni pubbliche o crediti d'imposta; nel caso è stata invocata per asserita percezione indebita di credito d'imposta derivante dal bonus 110% mediante attestazioni false.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti del sindacato in cassazione; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammissibile per violazione di legge, inclusi errores in iudicando/in procedendo e vizi motivazionali radicali.

  • art. 321 c.p.p.

    Invocato in rapporto all'onere motivazionale e ai requisiti della decisione cautelare: la motivazione deve essere coerente, completa e ragionevole, soprattutto riguardo a fumus e periculum.

  • art. 1, comma 219, legge n. 160/2019

    Norma che disciplina l'agevolazione (superbonus) e i presupposti della detrazione/credito d'imposta; la Corte osserva che l'assenza totale degli interventi (simulazione) è diversa da un loro ritardo o esecuzione difforme, con conseguenze diverse ai fini della sussistenza del reato contestato.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Giurisprudenza di legittimità che richiede al provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca la concisa motivazione del periculum in mora, rapportata ai criteri di adeguatezza e proporzionalità; non è ammesso automatismo basato sulla sola natura della confisca.

  • Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017

    Richiamata per il principio secondo cui in cassazione i vizi ammissibili sulle misure reali sono quelli di diritto e i vizi motivazionali così radicali da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice.

  • Ulteriori pronunce (Sez. 3, n. 4920/2022; Sez. 6, n. 826/2022; Sez. 3, n. 49491/2022)

    Confermano il principio che la misura reale deve essere motivata sul periculum in mora con riferimento a fatti concreti e non su astratte ipotesi; sottolineano i limiti dell'anticipazione dell'effetto ablativo.

Massime di principio

  • Per disporre o confermare un sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve motivare espressamente e concretamente sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora; motivazioni generiche o prognosi speculative sono inadeguate.
  • La mera esistenza di ritardi o di lavori mal eseguiti non è automaticamente equivalente alla simulazione della prestazione e alla creazione di crediti d'imposta fittizi: occorre valutare caso per caso la reale presenza dei presupposti dell'agevolazione fiscale.
  • In sede di impugnazione in Cassazione contro ordinanze cautelari reali, il sindacato è limitato a vizi di legge e a vizi motivazionali particolarmente gravi che rendano incomprensibile il ragionamento del giudice.
  • Quando la difesa produce documentazione tecnica (es. asseverazioni, prove di fornitura/trasporto), il giudice cautelare deve confrontare e valutare tali elementi, non limitarsi a riaffermare le conclusioni del decreto del GIP senza motivare il rifiuto dell'allegato probatorio.
  • Il periculum in mora va motivato in termini di rischio concreto, medio tempore, che l'effetto della confisca non possa essere eseguito (es. dispersione o occultamento di beni), non con riferimenti generici alla possibile reiterazione del reato.

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