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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15759/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 31/01/2022 per due motivi principali: 1) mancato rilievo del decorso della prescrizione dei reati, sostenendo che i reati (nonostante la recidiva) si erano prescritti nel corso del giudizio di rinvio; 2) errata individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena, ritenendo che dovesse essere considerato come più grave il reato contestato con la sentenza del 2010 (fatto del 2006) in cui era stata contestata la recidiva nella forma più grave.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che, in caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che non ha coinvolto l'accertamento del fatto e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna è divenuta irrevocabile e il giudice di rinvio è precluso dal dichiarare la prescrizione. La Corte ha altresì respinto la generica questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, reputandolo in colpa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2

    art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956

    La norma è stata richiamata come base normativa per l'attribuzione del delitto continuato nei confronti dell'imputato; la Corte ha quindi considerato la continuazione ai fini della determinazione della pena complessiva.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (principio sul divieto di dichiarare la prescrizione dopo annullamento parziale)

    Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993 (Ligresti); richiamate anche Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018 (Malventi) e Sez. 6, n. 12717 del 31/01/2019 (Cintoi)

    La Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui, quando la Cassazione annulla parzialmente mantenendo intatti l'accertamento del fatto e la responsabilità penale, la condanna diventa irrevocabile e il giudice di rinvio non può dichiarare la prescrizione del reato.

Massime di principio

  • Se la Cassazione ha annullato parzialmente una sentenza senza rimettere in discussione l'accertamento del fatto e la responsabilità, il giudice di rinvio non può dichiarare la prescrizione: la condanna è considerata irrevocabile su quegli aspetti.
  • La prescrizione può risultare esclusa quando, prima del termine prescrizionale, sia intervenuta una sentenza definitiva che abbia accertato la responsabilità penale; il mero ricalcolo della pena in sede di rinvio non riapre la fase di accertamento della colpevolezza.
  • Obiezioni di illegittimità costituzionale devono essere specifiche e ben fondate: censure generiche non sono sufficienti a far cadere il principio sopra richiamato.
  • Il giudice del rinvio è vincolato ai punti della decisione di annullamento della Cassazione e deve limitarsi agli adempimenti ordinati dalla suprema Corte (es. rideterminazione della pena), senza poter riformare aspetti ormai irrevocabili.
  • Un ricorso ritenuto inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e, se il ricorrente è in colpa, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

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