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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4537/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cassia ha impugnato la sentenza di condanna per truffa denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. con riferimento agli artt. 127, comma 7 c.p.p., 23 D.L. 149/2020 e 23-bis D.L. 137/2020. Il motivo principale è che, nel giudizio d'appello svolto in forma cartolare, la Corte aveva disposto il 22/01/2024 l'acquisizione del verbale di interrogatorio reso dall'imputato nelle indagini preliminari, ma l'ordinanza di rinvio che disponeva tale acquisizione era stata notificata solo all'imputato e non al difensore. Per tale omissione la difesa non ha potuto interloquire né produrre il verbale contestato; inoltre la Questura di Roma ha comunicato erroneamente che non risultava alcun interrogatorio, informazione su cui la Corte di merito ha fatto affidamento. L'atto di mancata notificazione sarebbe quindi lesivo del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'art. 598-bis c.p.p. (sul rito camerale e il contraddittorio cartolare) e la disciplina delle istanze di partecipazione all'udienza (art. 601 c.p.p. per i termini), e ha accertato che l'ordinanza del 22/01/2024 non fu notificata al difensore mentre la Corte di merito decise sulla base della comunicazione errata della Questura. La mancata notifica ha impedito alla difesa di integrare la prova e di contestare l'informazione, compromettendo il diritto di difesa; perciò la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata come motivo di cassazione per vizio della motivazione o violazione di norme processuali; qui utilizzata per censurare la violazione del diritto di difesa connessa alla mancata notifica dell'ordinanza di acquisizione probatoria

  • art. 127, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al dovere di garantire il contraddittorio e la tempestiva informazione sulle attività istruttorie quando incidono sulla posizione dell'imputato; la mancata notificazione al difensore è stata ritenuta violativa di tale disposizione

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio d'appello in camera di consiglio e il contraddittorio cartolare; la Corte l'ha richiamata per spiegare il regime del giudizio camerale e le possibilità di partecipazione delle parti

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato poiché stabilisce termini e modalità per la partecipazione all'udienza d'appello; la Corte ha ricordato il termine di decadenza per la istanza di partecipazione (utilizzabile quando si abbia ricevuto la comunicazione dell'udienza)

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella trattazione della forma cartolare del ricorso in Cassazione (procedimento trattato in forma cartolare ai sensi di tale disposizione)

  • art. 23 D.L. 149/2020

    Richiamato dal ricorrente nell'impugnazione; la sentenza prende atto della sua richiamata rilevanza procedurale rispetto alla tutela del contraddittorio nel periodo emergenziale

  • art. 23-bis D.L. 137/2020

    Richiamato dal ricorrente in connessione alla disciplina emergenziale del processo e alle modalità di partecipazione alle udienze; considerato nel quadro argomentativo sul contraddittorio cartolare

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello svolto in forma cartolare, ogni provvedimento che dispone acquisizioni probatorie che possono incidere sulla posizione dell'imputato deve essere notificato anche al difensore, perché la mancata notificazione può ledere il diritto di difesa
  • La procedura camerale non esonera la Corte dall'obbligo di garantire il contraddittorio effettivo: le parti hanno comunque la facoltà di chiedere partecipazione all'udienza entro i termini previsti e devono essere messe in condizione di esercitarla
  • Comunicazioni errate da parte di uffici investigativi (es. Questura) non possono supplire agli obblighi di notificazione e, se la difesa non è messa in grado di controbattere, la violazione può portare all'annullamento della decisione di merito
  • La Suprema Corte può annullare senza rinvio quando il vizio procedurale è tale da compromettere irrimediabilmente il diritto di difesa e non è necessario un nuovo esame di merito per rimuovere l'illecito
  • Difensori e parti devono vigilare attivamente sulle notifiche e, se necessario, chiedere la partecipazione all'udienza nel termine di legge per non perdere la possibilità di intervenire nel giudizio cartolare

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