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Sentenza

Sentenza n. 428/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 8529/2021, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202202199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto i ricorsi contro il parere negativo di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza e il diniego comunale delle istanze di condono edilizio relative a un chiosco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza del TAR sotto più profili. In primo luogo deduceva la violazione dell’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che il parere paesaggistico fosse stato adottato e comunicato oltre il termine di 45 giorni e che, per effetto dell’inerzia, potesse configurarsi il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis l. n. 241/1990. Deduceva inoltre l’erroneità dell’applicazione dell’art. 32 l. n. 47/1985. In secondo luogo lamentava omessa pronuncia, contraddittorietà e insufficienza della motivazione del TAR, anche con riguardo alla difformità tra preavviso di diniego e parere definitivo della Soprintendenza, nonché all’assenza di specifici riferimenti alle prescrizioni paesaggistiche violate. In terzo luogo contestava il travisamento dello stato dei luoghi, il difetto di istruttoria, l’irragionevolezza e l’incongruità della valutazione paesaggistica, sostenendo che il chiosco fosse inserito in un contesto urbanizzato, avesse dimensioni ridotte e non producesse una significativa alterazione percettiva del paesaggio. Richiamava, a tal fine, una relazione tecnica di parte e il principio di non contestazione. Riproponeva genericamente anche i motivi dedotti nel giudizio concernente il diniego comunale di condono. Infine contestava la condanna alle spese disposta dal TAR, chiedendone la compensazione, in ragione della precedente posizione adesiva assunta dal Comune.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ritenuto applicabile al procedimento di condono edilizio la disciplina speciale dell’art. 32 l. n. 47/1985, richiamata dalla l. n. 724/1994, e non la disciplina procedimentale dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Il termine di 180 giorni previsto dall’art. 32 per il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non determina silenzio-assenso né consuma il potere dell’amministrazione; la sua inosservanza non impedisce al Comune di fondare il diniego sul parere paesaggistico tardivo. È stato escluso anche il silenzio-assenso ex art. 17-bis l. n. 241/1990. Il parere della Soprintendenza è stato ritenuto valido, efficace e adeguatamente motivato, poiché aveva individuato il contrasto del manufatto con i valori paesaggistici dell’area, la presenza di una vasta area libera con elementi di naturalità percepibili, il carattere panoramico del percorso e le specifiche discipline urbanistiche e paesaggistiche applicabili. La valutazione paesaggistica, di natura tecnico-discrezionale, è sindacabile solo per irragionevolezza o travisamento dei fatti, che nel caso concreto non sono stati ravvisati. La natura co-decisoria del parere della Soprintendenza escludeva la necessità di una valutazione autonoma del Comune, rendendo irrilevante anche la precedente posizione processuale adesiva dell’ente. Non è stata ravvisata alcuna contraddittorietà tra preavviso e provvedimento definitivo, poiché il contenuto sostanziale delle due determinazioni era coincidente. È stata esclusa la rilevanza del principio di non contestazione rispetto alla relazione tecnica di parte, non essendo emersa un’ammissione esplicita o una condotta difensiva incompatibile con il disconoscimento dei fatti. Il generico richiamo ai motivi di primo grado è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. È stata confermata la condanna alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, mentre le spese sono state compensate nei confronti del Ministero e della Soprintendenza.

Norme richiamate

  • art. 32 l. n. 47/1985

    Il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, decorsi i quali il richiedente può impugnare il silenzio rifiuto.

    La disciplina speciale del condono edilizio qualifica l’inerzia dell’autorità tutoria come silenzio-rifiuto, non come silenzio-assenso; il decorso del termine non consuma il potere e non impedisce all’autorità comunale di adeguarsi anche a un parere tardivo.

  • l. n. 724/1994

    Richiama la disciplina dell’art. 32 l. n. 47/1985 per il secondo condono edilizio.

  • art. 17-bis l. n. 241/1990

    Non è applicabile al procedimento speciale di condono paesaggistico per trasformare l’inerzia dell’autorità tutoria in silenzio-assenso.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    La disciplina procedimentale, compreso il termine di 45 giorni previsto dal comma 8, non si applica al nulla osta paesaggistico nell’ambito del procedimento speciale di condono edilizio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La violazione procedimentale relativa al termine di adozione del parere non determina l’illegittimità sostanziale del diniego quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione dispensa dall’onere della prova solo in presenza di ammissione esplicita o di una condotta difensiva incompatibile con il disconoscimento del fatto; la mera mancata confutazione della relazione tecnica di parte non è sufficiente.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La regolazione delle spese è governata dalla soccombenza sostanziale; nel caso concreto non ricorrevano ragioni sufficienti per compensarle nei confronti del Comune.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • art. 17, comma 6, d.l. n. 80/2021, convertito dalla l. n. 113/2021

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo, l’art. 32 l. n. 47/1985 costituisce disciplina speciale rispetto all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 per i profili procedimentali del parere paesaggistico.
  • Il termine di 180 giorni previsto dall’art. 32 l. n. 47/1985 per il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non produce silenzio-assenso e il suo inutile decorso non consuma il potere dell’amministrazione; il Comune può fondare il diniego di condono anche su un parere paesaggistico tardivo.
  • Il parere negativo della Soprintendenza, avente natura co-decisoria nel procedimento di sanatoria edilizia in area vincolata, impone al Comune di respingere la domanda di condono e rende irrilevante una distinta valutazione comunale, anche se precedentemente espressa in sede processuale.
  • La valutazione di compatibilità paesaggistica è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’irragionevolezza, dell’illogicità manifesta o del travisamento dei fatti; non è sufficiente contrapporre alla valutazione amministrativa una diversa valutazione tecnica del privato.
  • Il parere paesaggistico è adeguatamente motivato quando individua concretamente l’interazione tra l’opera e i valori paesaggistici del contesto, indicando le caratteristiche del manufatto, la percepibilità degli elementi naturali, la funzione panoramica dell’area e le pertinenti discipline urbanistiche e paesaggistiche.
  • In appello, il generico richiamo ai motivi dedotti in primo grado, senza specifica illustrazione delle censure e delle ragioni per cui la sentenza sarebbe erronea, è inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi e dei diritti di difesa della parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidanti

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