Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3598/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza), 29 gennaio 2024, n. 739, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202407019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva annullato il provvedimento comunale di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 38 d.P.R. 380/2001 in luogo della demolizione delle opere realizzate sulla base della SCIA n. 130/2016

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune e controinteressate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR che aveva annullato il provvedimento comunale con cui era stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 d.P.R. 380/2001 per opere eseguite sulla base della SCIA n. 130/2016, i cui effetti erano stati successivamente annullati in autotutela. Ha dedotto, in primo luogo, l'erroneità della qualificazione dei vizi della SCIA come sostanziali, sostenendo che si sarebbe trattato, al più, di vizi formali o procedimentali emendabili e che la SCIA fosse legittima. Ha inoltre richiamato il regime di cui agli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto consentire la conformazione della segnalazione anziché annullarne gli effetti. Con ulteriori censure ha contestato l'affermazione secondo cui la SCIA avrebbe legittimato nuovi volumi, superfici e cambi di destinazione d'uso su manufatti non assentiti dai condoni edilizi, negando la sussistenza di difetti di istruttoria o contraddittorietà nel provvedimento comunale ex art. 38. Infine, ha contestato la mancanza della buona fede, sostenendo che il provvedimento di annullamento d'ufficio non le avrebbe contestato una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi o l'induzione in errore dell'amministrazione. Le questioni relative alla legittimità dell'annullamento d'ufficio della SCIA erano già state definite, con rigetto, in altro appello proposto dalla medesima appellante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha preliminarmente rilevato che, con distinta sentenza pronunciata nella stessa udienza, era stato respinto l'appello relativo all'annullamento d'ufficio degli effetti della SCIA. Pertanto, non potevano essere nuovamente esaminate con esito favorevole le censure sulla legittimità della SCIA e dell'autotutela comunale. Il Collegio ha ritenuto che i lavori insistessero su manufatti oggetto di domande di condono rigettate o non favorevolmente definite e mai previamente sanati; gli interventi ulteriori, strutturalmente inerenti a opere abusive, ne ripetevano l'illegittimità. Ha quindi qualificato gli abusi come sostanziali. In applicazione dell'art. 38 d.P.R. 380/2001, come interpretato dall'Adunanza plenaria n. 17/2020, la fiscalizzazione dell'abuso è possibile soltanto quando l'annullamento del titolo dipenda da vizi formali o procedurali e non da abusi sostanziali. Poiché le opere presentavano abusività sostanziale, esse restavano fuori dall'ambito applicativo dell'art. 38 e non potevano essere sottratte alla demolizione mediante sanzione pecuniaria. Il richiamo alla buona fede e all'impossibilità di ripristino non poteva quindi modificare l'esito. Le spese del grado di appello sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    «in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite»

    La sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, c.d. fiscalizzazione dell'abuso, opera quando non sia possibile rimuovere vizi formali o procedurali del titolo oppure ripristinare lo stato dei luoghi, ma non è applicabile quando l'opera è affetta da abusività sostanziale.

  • art. 19 l. 241/1990

    La SCIA è soggetta ai poteri di controllo e, nei casi previsti, di autotutela dell'amministrazione; il richiamo alla possibilità di conformazione non consente di superare l'accertata abusività sostanziale degli interventi.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio degli effetti della SCIA è stato ritenuto legittimo nell'ambito del distinto giudizio, poiché fondato sull'incidenza dei lavori su manufatti abusivi non sanati e sulla mancata rappresentazione della loro effettiva condizione giuridica.

  • Adunanza plenaria n. 17/2020

    La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 d.P.R. 380/2001 può applicarsi soltanto in presenza di vizi formali o procedurali del titolo edilizio annullato, con esclusione dei vizi che integrano abusi di natura sostanziale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata per la trattazione della causa all'udienza straordinaria, senza che dal testo emerga una specifica questione interpretativa.

Massime di principio

  • La fiscalizzazione dell'abuso prevista dall'art. 38 d.P.R. 380/2001 costituisce una misura eccezionale e può essere applicata soltanto quando l'illegittimità del titolo edilizio annullato dipenda da vizi formali o procedurali, oppure quando sia oggettivamente impossibile la restituzione in pristino; essa non è utilizzabile per opere affette da abusività sostanziale.
  • Gli interventi edilizi strutturalmente inerenti a manufatti abusivi, oggetto di domande di condono rigettate o non definite favorevolmente, ripetono l'illegittimità delle opere originarie e non acquistano autonoma legittimazione prima della positiva definizione del procedimento di condono.
  • L'annullamento degli effetti di una SCIA può essere legittimamente fondato sulla circostanza che i lavori incidano su immobili o parti di immobili abusivi non sanati, anche quando la segnalazione rappresenti tali preesistenze come legittime.
  • La tutela dell'affidamento del privato sulla validità del titolo edilizio non impedisce il ripristino quando l'opera presenti profili di abusività sostanziale; l'art. 38 non tutela l'affidamento relativo a opere materialmente e giuridicamente abusive.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.