Cassazione Civile, Ordinanza n. 31794/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di pubblico impiego e, in particolare, la richiesta risarcitoria avanzata dalla dipendente per l'asserito danno derivante dall'inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento disciplinare. Dal testo emerge che la Corte territoriale aveva escluso sia il danno patrimoniale sia il danno biologico; nel ricorso per cassazione la censura si concentrava sul solo preteso danno da ritardo/illegittima durata della sospensione e del procedimento disciplinare. La ricorrente sosteneva di aver allegato un danno consistente nella complessiva durata illegittima della sospensione e richiamava, a sostegno, la possibilità di liquidazione equitativa, la macroscopica deviazione dall'iter ordinario, l'irragionevolezza dell'azione amministrativa e una presunta ingiustizia costituzionalmente qualificata alla luce dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento. Veniva inoltre invocato l'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990. La Corte ha ritenuto che tali deduzioni descrivessero soltanto l'illecito o il ritardo, ma non un danno-conseguenza concretamente allegato, mancando ogni indicazione sugli effetti pregiudizievoli subiti dalla interessata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che non basta allegare l'illegittimità della durata del procedimento o della sospensione, né prospettare una liquidazione equitativa, perché ciò attiene alla quantificazione del danno e non alla sua esistenza. Le espressioni usate dalla ricorrente sono state qualificate come descrittive dell'illecito amministrativo, non del danno subito. È stato inoltre ribadito che nel sistema italiano vige la regola del danno-conseguenza e che la figura del danno in re ipsa è eccezionale; nel caso concreto non risultava allegato alcun pregiudizio tangibile su diritti o situazioni soggettive, anche a fronte del rigetto delle domande di danno patrimoniale e biologico. Il richiamo all'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990 non è valso a fondare la pretesa risarcitoria. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di cassazione, con ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento non bastano, da soli, a integrare l'allegazione di un danno risarcibile se non sono indicati concreti effetti pregiudizievoli subiti.
art. 2-bis L. n. 241 del 1990
Il richiamo alla norma non è sufficiente, nel caso concreto, a fondare il risarcimento in assenza di allegazione del danno-conseguenza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 2697 c.c.
La decisione si innesta sul principio per cui chi chiede il risarcimento deve allegare e provare il danno, non solo l'illecito.
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio non è sufficiente allegare la mera illegittimità della condotta o la violazione del termine procedimentale: occorre allegare un danno-conseguenza concreto, specificando quali pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali ne siano derivati.
- La possibilità di liquidazione equitativa riguarda la quantificazione del danno già esistente e provato, non può sostituire l'allegazione del pregiudizio.
- Le espressioni che descrivono la gravità dell'illecito amministrativo, la deviazione dall'iter ordinario o l'irragionevolezza dell'azione pubblica non equivalgono, di per sé, alla deduzione del danno risarcibile.
- La categoria del danno in re ipsa resta eccezionale e non può essere invocata in via generale per superare l'onere di allegare e provare le conseguenze dannose dell'illecito.
- Anche in presenza di violazione di principi costituzionali o di norme sul procedimento amministrativo, il risarcimento presuppone la prova di un pregiudizio effettivo e tangibile.
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