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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18753/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/90 (cessione di cocaina). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per mancata qualificazione della fattispecie come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, evidenziando il breve periodo di attività criminosa, l'unicità del riscontro con il sequestro di soli 5,3 g di cocaina e la mancanza di perizia; 2) mancata motivazione ai sensi dell'art. 284 c.p.p. con riguardo alla richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (in luogo distante) proposta in udienza, sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente tale richiesta.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del Tribunale di L'Aquila insofar che emergono gravi indizi di colpevolezza: continuità e assiduità delle cessioni, significative movimentazioni di denaro, disponibilità di quantitativi rilevanti in varie occasioni (in almeno un caso 20 g accertati) e conversazioni intercettate in cui si parlava di acquisto di "cento grammi". Perciò la fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5) è stata esclusa. La Corte ha ritenuto irrilevante ai fini cautelari l'assenza di una formale perizia sulla sostanza sequestrata, dal momento che il narcotest era sufficiente nella fase delle indagini. Quanto alla richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato dia risposta implicita e congrua, considerando l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato (pregresse condanne e procedimenti pendenti). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    art. 73, comma 1 e comma 5

    L'art. 73 comma 5 (ipotesi di lieve entità) può essere escluso anche in assenza di sequestro significativo se, per via indiretta, emergono elementi che indicano un'attività continuativa, professionale e quantitativamente rilevante; la valutazione della lieve entità si fonda su dati qualitativi, quantitativi e sulle modalità/mezzi dell'azione

  • Codice di procedura penale, art. 284

    La Corte richiede che il tribunale dia conto delle ragioni in ordine alle richieste difensive, ma l'omessa pronuncia esplicita su istanze già implicitamente valutate nel complesso impianto motivazionale non comporta necessariamente annullamento se le argomentazioni sono logicamente incompatibili con quanto richiesto

  • Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il pericolo di reiterazione va valutato sulla base dell'attualità e concretezza del rischio: non basta il titolo astratto del reato, occorre considerare le modalità e le circostanze concrete per capire se la condotta sia occasionale o sintomo di una stabile propensione criminosa

  • Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale sulla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti successivi alla decisione

Massime di principio

  • Nelle misure cautelari per reati di spaccio la valutazione dei "gravi indizi" si basa su un quadro complessivo: intercettazioni, frequenza delle cessioni, dinamiche economiche e riscontri (anche indiretti) possono prevalere sul quantitativo sequestrato.
  • Il criterio della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, richiede una valutazione integrata di datazione, quantità, qualità e modalità: un piccolo sequestro isolato non è sufficiente a qualificare automaticamente la fattispecie come lieve.
  • In fase investigativa non è sempre necessaria la perizia di laboratorio sulla sostanza: il narcotest eseguito dalla polizia giudiziaria può essere adeguato per fondare i gravi indizi ai fini cautelari.
  • La richiesta di sostituzione della misura cautelare (es. arresti domiciliari) deve essere documentata e focalizzata; tuttavia, se il provvedimento motivato esamina il contesto e mostra l'inidoneità di misure alternative per il pericolo di reiterazione, l'omessa menzione formale della richiesta non è automaticamente causa di annullamento.
  • Per valutare il pericolo di reiterazione occorre considerare precedenti specifici e processi pendenti: tali elementi aumentano la probabilità che la custodia cautelare sia ritenuta necessaria.

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