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Sentenza

Sentenza n. 99/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’accertamento, del diritto di credito del Consorzio -OMISSIS- nella misura di Euro 50.104,51, oltre IVA, ed interessi di mora, vantato nei confronti della -OMISSIS- S.n.c.; nonché, per la condanna della -OMISSIS- S.n.c. al pagamento in favore del Consorzio-OMISSIS-, della somma di Euro 50.104,51, oltre IVA, nonché gli interessi di mora, di cui agli artt. 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 231/2002, a titolo di contributo di infrastrutturazione, previsto dall’art. 8 del Regolamento per la Gestione dei suoli pubblicato sul B.U.R.P. n. 112 del 06 agosto 2015, dovuto da tutti i soggetti imprenditoriali che svolgono la propria attività nelle aree gestite dal Consorzio per la gestione, la manutenzione delle infrastrutture, delle opere e degli impianti e servizi di interesse comune dell’agglomerato in cui è ubicata l’area.

Giustizia amministrativa201900756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L’ente consortile ha proposto domanda di accertamento del diritto di credito, pari a Euro 50.104,51 oltre IVA e interessi moratori, e di condanna dell’impresa al pagamento del contributo di infrastrutturazione previsto dall’art. 8 del Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio, pubblicato sul BURP n. 112 del 6 agosto 2015. Il contributo era richiesto quale prestazione dovuta dai soggetti imprenditoriali operanti nelle aree gestite dal Consorzio per la gestione e manutenzione delle infrastrutture, opere, impianti e servizi di interesse comune. Il ricorrente ha dedotto l’applicabilità del regolamento, il riconoscimento del debito da parte dell’impresa e la sussistenza del credito consortile. La resistente si è costituita chiedendo il rigetto delle domande. Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, con previsione di una rateizzazione del debito in quattro rate e di una riduzione del compenso del difensore del Consorzio; il ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’accordo transattivo intervenuto tra le parti aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata e non residuava alcuna utilità concreta alla pronuncia di merito. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone una situazione sopravvenuta che soddisfi pienamente e irretrattabilmente il diritto o l’interesse fatto valere. Le spese processuali sono state integralmente compensate in ragione dell’epilogo della controversia.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando una situazione sopravvenuta soddisfa pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, facendo venir meno ogni utilità residua di una pronuncia di merito.

  • art. 8 del Regolamento per la gestione dei suoli all’interno degli agglomerati del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce

    Prevede il contributo di infrastrutturazione dovuto dai soggetti imprenditoriali operanti nelle aree gestite dal Consorzio per la gestione e manutenzione delle infrastrutture, opere, impianti e servizi di interesse comune.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002

    Richiamati dal ricorrente quali disposizioni per la richiesta degli interessi moratori sul contributo di infrastrutturazione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, una situazione sopravvenuta soddisfa pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, sicché il ricorrente non può più conseguire alcuna utilità concreta dalla decisione di merito.
  • La conclusione di un accordo transattivo tra le parti può determinare la cessazione della materia del contendere quando l’accordo definisce integralmente la pretesa oggetto del giudizio e viene rappresentato al giudice come satisfattivo dell’interesse azionato.
  • La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio senza esame dei motivi e delle questioni sostanziali, poiché la sopravvenuta soddisfazione della pretesa elimina l’interesse a una decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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