Sentenza del 29/03/2017 n. 8047 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia Sud ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo, limitatamente ai tributi, e dell'iscrizione a ruolo. La società sosteneva che le cartelle di pagamento presupposte fossero state regolarmente notificate, che il giudice d'appello avesse erroneamente valutato le notifiche e che la comunicazione preventiva di fermo non necessitasse di una specifica motivazione. La Corte ha rilevato che i motivi non rispettavano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché Equitalia non aveva trascritto né riprodotto il contenuto essenziale degli atti e delle notifiche sui quali fondava le proprie censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia Sud. Ha ritenuto i motivi inammissibili per carenza di autosufficienza e, quanto al secondo e al terzo motivo, anche infondati. È stata confermata la decisione di merito, che aveva annullato il preavviso di fermo e l'iscrizione a ruolo per mancata prova della regolare notifica delle cartelle presupposte e per carenze relative alla procedura coattiva. Equitalia è stata inoltre condannata a rimborsare a M.N. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.800 euro oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La norma disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l'agente della riscossione non avesse illustrato e documentato nel ricorso per cassazione, in modo autosufficiente, gli elementi necessari a dimostrare la ritualità delle notifiche.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17
La disposizione è stata richiamata con riferimento al termine e agli adempimenti connessi alla notifica della cartella di pagamento presupposta. Il giudice di merito aveva rilevato il mancato rispetto della disciplina applicabile alla procedura.
Art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda l'omessa decisione su una domanda o eccezione autonomamente formulata. La Corte ha distinto tale vizio dalla semplice mancata valutazione di una circostanza di fatto, che può eventualmente rilevare sul piano della motivazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La disposizione riguarda il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha escluso il vizio poiché il giudice d'appello aveva esaminato gli elementi rilevanti e adottato una motivazione coerente e comprensibile.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare le censure senza dover ricercare atti o documenti nel fascicolo dei precedenti gradi di giudizio. La mancata trascrizione o indicazione puntuale degli atti rilevanti rende i motivi inammissibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente affermare che una notifica è stata eseguita correttamente: occorre indicare e riprodurre nel ricorso gli elementi essenziali degli atti, delle relate e degli avvisi di ricevimento su cui si fonda la censura.
- L'agente della riscossione deve essere in grado di dimostrare la regolare notifica delle cartelle presupposte quando il contribuente contesta un preavviso di fermo o un'altra misura cautelare o esecutiva.
- La Corte di cassazione non rivaluta liberamente i fatti e le prove già esaminati dai giudici di merito; una censura che mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove è generalmente inammissibile.
- La mancata considerazione di una circostanza di fatto non equivale automaticamente a omessa pronuncia: quest'ultima ricorre quando il giudice non decide su una domanda o eccezione ritualmente proposta.
- Quando il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente, intellegibile e fondata sulla mancata prova della regolarità della procedura, la decisione è difficilmente censurabile in cassazione senza una specifica e completa indicazione degli atti rilevanti.
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