Cassazione Civile, Ordinanza n. 10688/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (consiglio notarile)
La controversia
Un notaio, già destinatario di una sanzione disciplinare di sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi confermata nei precedenti gradi, ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della Corte di cassazione n. 1439/2023. La censura si fondava su un unico motivo ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe commesso un errore di percezione nel ritenere non decidibile in sede di legittimità, per necessità di nuovi accertamenti di fatto, la questione della tempestività dell’azione disciplinare. Secondo il ricorrente, il dato cronologico era già pacifico e risultava dagli atti: i fatti contestati si collocavano tra il 1° giugno 2018 e il 31 dicembre 2018, mentre il procedimento disciplinare era stato avviato solo il 16 aprile 2020, quindi non "senza indugio" come richiesto dalla legge notarile. Il controricorrente ha resistito, sostenendo la correttezza della precedente decisione e chiedendo anche il risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La Corte ha però ritenuto che la doglianza investisse non una svista percettiva, ma una valutazione giuridico-fattuale già scrutinata nel precedente giudizio, e che la verifica della tempestività dell’azione disciplinare richiedesse comunque accertamenti di merito sulla disponibilità, da parte dell’organo disciplinare, di tutti gli elementi necessari per contestare l’illecito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso che vi fosse un errore di fatto revocatorio, perché la questione della tempestività dell’azione disciplinare non era una mera svista percettiva, ma una questione valutativa già affrontata nella precedente sentenza. Ha inoltre ribadito che il controllo sulla tempestività del procedimento disciplinare notarile richiede accertamenti in fatto riservati al giudice di merito e non può essere introdotto per la prima volta in cassazione, neppure quando si invochi la rilevabilità d’ufficio. Rigettata anche la richiesta del resistente di condanna ex art. 96 c.p.c. per mancanza di allegazioni e di prova dei presupposti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio è configurabile solo come svista o falsa percezione di un dato oggettivo decisivo; non ricorre quando la decisione impugnata abbia risolto una questione controversa con valutazione giuridico-fattuale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi introduce una questione in cassazione deve indicare specificamente come e quando essa sia stata dedotta nel giudizio di merito.
art. 153 della legge n. 89 del 1913
Il procedimento disciplinare notarile deve essere avviato senza indugio, ma la verifica della tempestività va compiuta dal giudice di merito in relazione allo sviluppo concreto dell’istruttoria e agli accertamenti necessari.
art. 2671 c.c.
Richiamato come norma violata nel procedimento disciplinare per il ritardo nella registrazione e trascrizione degli atti.
art. 3 bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463
Richiamato in combinazione con l’art. 2671 c.c. e con il d.P.R. n. 308/2000 per la disciplina delle procedure telematiche e dei termini di registrazione.
art. 4 d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308
Richiamato quale norma che fissa il termine per la richiesta di registrazione degli atti.
artt. 147, lett. a) e b), legge notarile
Norme poste a base dell’addebito disciplinare per le condotte del notaio ritenute lesive dei doveri professionali.
artt. 24, 36, 37 e 42 lett. d) codice deontologico notarile
Norme deontologiche invocate per contestare la condotta del notaio, compresa la mancata collaborazione all’indagine ispettiva e la violazione del principio di personalità della prestazione.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata è stata respinta per genericità e difetto di allegazione dei presupposti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza di cassazione ricorre solo se la decisione sia basata su una svista percettiva relativa a un dato oggettivo, decisivo e incontestato; non è configurabile quando la Corte abbia risolto una questione controversa con apprezzamento valutativo.
- Le questioni rilevabili d’ufficio non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se presuppongono nuovi accertamenti o valutazioni di fatto non compiuti nei gradi di merito.
- Nella materia disciplinare notarile, la formula normativa che impone di procedere "senza indugio" non introduce automaticamente una decadenza in assenza di espressa previsione di perentorietà; la tempestività va valutata dal giudice di merito in relazione alla complessità e allo sviluppo concreto degli accertamenti necessari.
- La contestazione della tempestività dell’azione disciplinare, quando richieda di stabilire il momento in cui l’autorità abbia acquisito tutti gli elementi utili per formulare l’addebito, non si risolve in un dato cronologico puro e immediato, ma implica un giudizio di congruità non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede una specifica allegazione dei presupposti fattuali; in mancanza, non può essere accolta.
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