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Sentenza

Sentenza n. 3230/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 - avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale - nella parte in cui, illegittimamente, vieta la costituzione e approvazione di più di una classe collaterale per ciclo, come posta a base delle note oggi parimenti gravate dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 4131 del 31/03/2025 e prot. n. 5851 del 12/05/2025; - della nota dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 4131 del 31/03/2025, con cui non è stato autorizzato il funzionamento in regime di parità delle classi collaterali V, sez. C dell’Istituto Tecnico – sett. Tecnologico – ind. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, V, sezz. C-D-E-F Ist. Tecnico – sett. Tecnologico –ind. Costruzioni Ambiente e Territorio, V, sezz. C-D-E-F Ist. Tecnico – sett. Tecnologico –ind. Informatica e Telecomunicazioni – art. Informatica, presso l’Istituto odierno ricorrente, in quanto ritenute in contrasto con il punto 4.8 del D.M. 83/2008; - della nota dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 5851 del 12/05/2025, con cui è stata confermata la non autorizzazione al funzionamento in regime di parità scolastica delle predette classi collaterali di cui alla nota prot. n. 4131 del 31/03/2025; - della nota dell’USR Campania, Direzione Generale, prot. n. 46927 del 6/08/2024 recante disposizioni operative sul funzionamento scuole paritarie per l’a.s. 2024/2025 e, per quanto occorrer possa, della nota della Direzione Generale prot. n. 75169 del 22/11/2024, di contenuto ignoto in quanto non pubblicata; - ove occorrer possa, della Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, Prot. n. 861, Dipartimento dei Servizi nel Territorio, Direzione Generale per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio Area della Parità Scolastica, avente ad oggetto: “Disposizioni e indicazioni per l’attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica”, nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nelle note di cui sopra; del D.M. 267 del 29.11.2007 del Ministro dell’Istruzione, Regolamento recante “disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 Dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27” (pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28/1/2008) nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nelle note di cui sopra; - nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202506042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione dei ricorrenti e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del D.M. n. 83/2008, dei dinieghi dell'USR Campania o degli ulteriori atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della definizione preliminare della vicenda processuale.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego e conferma del diniego di autorizzazione al funzionamento in regime di parità scolastica di più classi collaterali, nonché gli atti presupposti relativi al limite di una sola classe collaterale per ciclo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il D.M. MIUR n. 83 del 10 ottobre 2008, nella parte in cui sarebbe stato interpretato come vietante la costituzione e l'approvazione di più di una classe collaterale per ciclo, nonché le note dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 31 marzo e del 12 maggio 2025, con cui era stata negata e poi confermata la non autorizzazione al funzionamento in regime di parità di varie classi collaterali presso l'istituto scolastico ricorrente. Sono stati inoltre impugnati, ove occorresse, atti e circolari ministeriali e regionali presupposti, contestandosi la legittimità dell'interpretazione amministrativa posta a fondamento dei dinieghi. Prima dell'udienza pubblica, con memoria del 12 gennaio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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