Cassazione Penale, Sentenza n. 39741/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha revocato le statuizioni civili e ha condannato le imputate al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che le aveva condannate per il reato di danneggiamento di una vettura (la Corte d'appello aveva comunque concesso attenuanti generiche rideterminando la pena). Dopo il deposito del ricorso la persona offesa ha presentato dichiarazione di remissione della querela e le imputate hanno prodotto atto di accettazione della stessa. Si è quindi prospettata l'estinzione del reato per remissione della querela.
Norme richiamate
Disposizioni sul procedimento in camera di consiglio (codice di procedura penale)
artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.
La trattazione in camera di consiglio è avvenuta senza le parti per mancata richiesta di trattazione orale nei termini previsti; la Corte ha quindi deciso sulla base degli atti.
Remissione della querela (normativa e principio del codice di procedura penale e del codice penale)
La remissione della querela da parte della persona offesa, accettata dalle imputate, determina l'estinzione del reato perseguibile a querela e impone l'annullamento della sentenza penale (senza rinvio se il reato è estinto). Revoca anche delle statuizioni civili connesse.
Massime di principio
- La remissione della querela da parte della persona offesa, se valida e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela anche se il procedimento è già giunto in sede d'appello o in Cassazione.
- In presenza dell'estinzione del reato per remissione di querela la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio e revoca le statuizioni civili connesse.
- La remissione deve essere formale e l'accettazione dell'imputato documentata: l'intervenuta remissione e l'accettazione devono risultare dagli atti per produrre l'effetto estintivo.
- L'estinzione del reato non impedisce la condanna delle imputate al pagamento delle spese processuali, salvo diversa valutazione del giudice.
- La remissione ha efficacia solo per reati perseguibili a querela; per reati procedibili d'ufficio la remissione della querela della persona offesa non estingue il reato.
- Quando non ci sia richiesta di trattazione orale nei termini processuali la Corte può decidere in camera di consiglio sulla base degli atti prodotti.
Testo integrale
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