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Sentenza

Sentenza n. 5738/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 643 del 2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza e demolizione totale di un fabbricato pericolante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune; ente estraneo)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente al rigetto del ricorso contro l’ordinanza sindacale n. 1 del 19 gennaio 2023, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, del principio di proporzionalità e l’eccesso di potere. Ha contestato l’insussistenza di un rischio attuale di crollo e per l’incolumità pubblica, sostenendo che la demolizione non fosse necessaria e che fosse preferibile un intervento di consolidamento, anche per evitare la perdita della cubatura edificabile. Ha inoltre dedotto l’insufficienza dell’istruttoria tecnica, asserendo che la valutazione comunale fosse stata svolta meramente a vista e senza una specifica verifica strutturale. Con un secondo motivo ha sostenuto che il decorso del tempo e la mancata esecuzione d’ufficio dell’ordinanza avessero fatto venir meno i presupposti di imprevedibilità e urgenza. Con un terzo motivo ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, assumendo l’autonomia del procedimento conclusosi con l’ordinanza del 2023 rispetto a quello precedente, relativo all’ordinanza di demolizione del 2021, poi annullata in autotutela. Aterp Calabria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha ritenuto adeguatamente comprovata la pericolosità dell’immobile sulla base della relazione tecnica acquisita, che descriveva il fabbricato come fortemente inclinato, con ampie lesioni e in stato di abbandono; la stessa relazione di parte aveva riconosciuto la presenza delle lesioni e il potenziale pericolo. La percepibilità delle lesioni a vista non è stata considerata indice di istruttoria insufficiente, ma conferma dell’evidenza della situazione. Tali circostanze integravano i presupposti di contingibilità e urgenza richiesti dall’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, non risultando adeguati e tempestivi rimedi ordinari e prevalendo l’interesse pubblico alla messa in sicurezza mediante demolizione sull’interesse privato alla conservazione del manufatto. Il decorso del tempo non è stato ritenuto idoneo a consumare il potere extra ordinem: ciò che rileva è l’attualità del pericolo al momento dell’adozione dell’ordinanza e l’idoneità della misura a fronteggiarlo. Anche la mancata verificazione dell’evento dannoso dopo l’adozione dell’ordinanza non incide sulla legittimità originaria dell’atto. È stata esclusa la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’urgenza e l’attualità del pericolo rendono incompatibili le garanzie partecipative con la celerità dell’intervento. Il Collegio ha inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Aterp Calabria, estranea alla controversia. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. n. 267/2000

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione legittima l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti quando sussistano un pericolo concreto, grave e imminente per l’incolumità pubblica, l’attualità della necessità di intervenire e l’assenza o inadeguatezza di rimedi ordinari tempestivi.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento non opera, secondo la decisione, quando l’urgenza e l’attualità del pericolo rendano incompatibile la partecipazione procedimentale con la necessità di intervenire rapidamente.

Massime di principio

  • Il potere di ordinanza contingibile e urgente può essere esercitato quando sussista un pericolo concreto, grave e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile tempestivamente mediante rimedi ordinari, e l’intervento sia attuale e idoneo a rimuoverlo.
  • L’imprevedibilità richiesta per l’esercizio del potere extra ordinem riguarda la necessità e urgenza attuale dell’intervento, non necessariamente l’origine nuova o imprevedibile della situazione di pericolo; il potere non è consumato dal fatto che il pericolo sia preesistente o noto da tempo.
  • Il mero decorso del tempo non rende illegittima un’ordinanza contingibile e urgente e non consuma il relativo potere, se al momento dell’adozione permane un pericolo attuale e concreto. La legittimità dell’atto va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua emanazione, senza attribuire rilievo decisivo alla mancata verificazione successiva dell’evento temuto.
  • Nelle ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare un pericolo attuale per l’incolumità pubblica, l’urgenza può giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, quando le garanzie partecipative siano incompatibili con la necessità di un intervento immediato.
  • La valutazione tecnica del pericolo può ritenersi adeguatamente istruita quando la situazione di compromissione strutturale sia obiettivamente evidente e risulti corroborata da relazioni tecniche, anche se parte delle lesioni è percepibile visivamente; la valutazione a vista, in tale contesto, non equivale di per sé a difetto di istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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