Cassazione Penale, Ordinanza n. 24982/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per rapina impropria. L'unico motivo deduceva il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse adeguatamente dimostrato l'elemento soggettivo. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era articolata come doglianza di merito, riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, e non conteneva una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente fattuale e privo di una vera confutazione della motivazione della sentenza di appello, la quale aveva già affrontato gli elementi costitutivi del reato e la sussistenza del dolo, qualificato come particolarmente intenso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre censure di merito già esaminate e respinte dai giudici di appello: occorre una critica specifica, puntuale e argomentata della motivazione impugnata.
- La doglianza sull'elemento soggettivo del reato è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione del fatto, senza indicare vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza.
- Ai fini della configurabilità della rapina impropria, la motivazione può fondare il giudizio di responsabilità anche sul rilievo di un dolo connotato da particolare intensità, purché l'argomentazione sia logicamente e giuridicamente adeguata.
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