Cassazione Penale, Sentenza n. 12485/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione dell'art. 165, comma 1, c.p. e dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione. In sede di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. l'imputato aveva subordinato l'applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale e aveva depositato una dichiarazione di disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità una volta alla settimana per due ore. Il G.u.p., invece, aveva fissato la prestazione in 300 ore da eseguirsi in 18 mesi, misura incongruente con l'impegno settimanale dichiarato e tale da rendere oggettivamente irrealizzabile la condizione, violando il principio di correlazione tra richiesta e sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la durata della prestazione di attività non retribuita soggiace a due limiti massimi cumulativi: il limite di 6 mesi (art. 18-bis disp. coord. cod. pen. e art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274/2000) e, se inferiore, il limite costituito dalla durata della pena sospesa ex art. 165, comma 1, c.p. La sentenza impugnata ha calcolato la durata in modo incompatibile con l'impegno di 2 ore settimanali, arrivando a una prestazione di circa tre anni e superando i limiti normativi e la durata della pena pattuita. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 165, comma 1, cod. pen.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'espletamento di attività non retribuita a favore della collettività; la durata di tale prestazione non può eccedere la durata della pena sospesa (limite operativo richiamato dalla Corte).
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa al contenuto della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; richiamata in relazione alla correttezza formale e sostanziale della motivazione e del rispetto dell'accordo tra parti.
art. 444, cod. proc. pen.
Regolamenta il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti). La Corte evidenzia che il contenuto della sentenza deve rispettare l'accordo raggiunto e non introdurre condizioni oggettivamente irrealizzabili.
art. 18-bis disp. coord. cod. pen.
Indicato dalle Sezioni Unite insieme all'art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 274/2000 per stabilire il limite massimo (6 mesi) cui soggiace la durata della prestazione di attività non retribuita.
art. 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Con riferimento all'art. 18-bis disp. coord. cod. pen., contribuisce a fissare il limite massimo di 6 mesi per la durata della prestazione di attività non retribuita.
art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen. (fattispecie contestata)
Norma penale relativa alla truffa aggravata ai danni di persone anziane; citata nelle premesse della sentenza impugnata con riferimento alle imputazioni per le quali era stato concordato il patteggiamento.
art. 61 n. 5, cod. pen. (circostanza aggravante)
Richiamato nella motivazione originaria per individuare l'aggravante applicata nelle fattispecie di reato patteggiate.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale richiamata per le forme di esame del ricorso in Cassazione; citata per completezza circa il procedimento seguito dalla Corte.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata a lavori di pubblica utilità, la durata complessiva della prestazione deve rispettare i limiti normativi: non può superare il periodo di sei mesi (limite fissato dalla disciplina richiamata) e non può eccedere la durata della pena sospesa ai sensi dell'art. 165 c.p.
- Il giudice non può introdurre nella sentenza condizioni che rendano la prestazione oggettivamente irrealizzabile rispetto alla disponibilità dichiarata dall'imputato né modificare essenzialmente l'accordo raggiunto con il patteggiamento; ciò integra violazione del principio di correlazione tra richiesta e sentenza.
- In fase di patteggiamento è opportuno che le parti specifichino chiaramente sia l'impegno settimanale (ore e frequenza) sia la durata complessiva prevista, in modo da assicurare che il calcolo delle ore rientri nei limiti di legge e nella durata della pena sospesa.
- Se il calcolo del monte ore sulla base dell'impegno effettivo comporta un periodo superiore ai limiti di legge o alla pena sospesa, il provvedimento che impone tale condizione è annullabile; il giudice deve verificare la fattibilità e la conformità ai limiti normativi prima di adottare la statuizione.
- In caso di discrepanze tra quanto concordato dalle parti e quanto adottato dal giudice in sentenza, il ricorso in Cassazione può avere buon esito se dimostrabile la violazione di norme di carattere sostanziale o procedurale (es. art. 165 c.p., principio di correlazione, limiti alla durata della prestazione).
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