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Ordinanza

Ordinanza n. 613/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento in parte qua - del Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano RG. 2829/2024 prot. 78712 del 9.5.2024, recante ad oggetto: “Procedimento ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo V Parte IV. Risultati delle indagini ai sensi degli artt. 244-245 relative ai superamenti riscontrati nel sito Mamoli Robinetteria spa in liquidazione e fallimento, Piazza Spartaco Mamoli 1, Comune di Lacchiarella (MI)” (doc. 1), trasmesso a Mamoli S.r.l., a mezzo Pec, in pari data; - di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche allo stato sconosciuto ed, in particolare, per quanto occorrer possa, le Note: Prot. CMMI 105083 del 6.7.2023, Prot. CMMI 200423 del 20.12.2023, Prot. CMMI 182987 del 22.11.2023, Prot. CMMI 36865 dell’1.3.2024; la Nota Arpa Prot. arpa_mi.2023.0166032 del 30.10.2023 (Prot. CMMI 168320 del 31.10.2023), tutte richiamate ma non allegate al Decreto Dirigenziale de quo.

Giustizia amministrativa202403055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale della Città Metropolitana di Milano relativo ai risultati delle indagini sui superamenti ambientali riscontrati nel sito di una società in liquidazione e fallimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, il decreto dirigenziale con cui la Città Metropolitana di Milano ha riportato i risultati delle indagini svolte ai sensi degli artt. 244 e 245 del d.lgs. 152/2006 in relazione a superamenti riscontrati presso un sito contaminato, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi, comprese note della Città Metropolitana e di ARPA richiamate nel decreto ma non allegate. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti nel ricorso e non formula una valutazione sul merito dell'impugnazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto incombenti istruttori per consentire la successiva decisione e la calendarizzazione della causa. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione di merito; in caso affermativo deve aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicare gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. La Città Metropolitana deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di sopravvenuto disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, anche in relazione alla verifica dell'interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili all'adozione dell'ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia rispetto all'invito a dichiarare la permanenza dell'interesse può costituire manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

  • artt. 244-245 d.lgs. 152/2006

    Costituiscono il fondamento normativo del procedimento ambientale relativo agli accertamenti sui superamenti riscontrati nel sito.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo invita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia amministrativa non ancora matura per la decisione, il giudice può ordinare alla parte ricorrente di aggiornare la situazione relativa alla vicenda, indicando fatti e atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
  • Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente di depositare chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché gli atti impugnati e la documentazione di corredo eventualmente non ancora prodotti.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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