Ordinanza n. 613/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento in parte qua - del Decreto Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano RG. 2829/2024 prot. 78712 del 9.5.2024, recante ad oggetto: “Procedimento ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo V Parte IV. Risultati delle indagini ai sensi degli artt. 244-245 relative ai superamenti riscontrati nel sito Mamoli Robinetteria spa in liquidazione e fallimento, Piazza Spartaco Mamoli 1, Comune di Lacchiarella (MI)” (doc. 1), trasmesso a Mamoli S.r.l., a mezzo Pec, in pari data; - di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche allo stato sconosciuto ed, in particolare, per quanto occorrer possa, le Note: Prot. CMMI 105083 del 6.7.2023, Prot. CMMI 200423 del 20.12.2023, Prot. CMMI 182987 del 22.11.2023, Prot. CMMI 36865 dell’1.3.2024; la Nota Arpa Prot. arpa_mi.2023.0166032 del 30.10.2023 (Prot. CMMI 168320 del 31.10.2023), tutte richiamate ma non allegate al Decreto Dirigenziale de quo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale della Città Metropolitana di Milano relativo ai risultati delle indagini sui superamenti ambientali riscontrati nel sito di una società in liquidazione e fallimento
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, il decreto dirigenziale con cui la Città Metropolitana di Milano ha riportato i risultati delle indagini svolte ai sensi degli artt. 244 e 245 del d.lgs. 152/2006 in relazione a superamenti riscontrati presso un sito contaminato, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi, comprese note della Città Metropolitana e di ARPA richiamate nel decreto ma non allegate. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti nel ricorso e non formula una valutazione sul merito dell'impugnazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto incombenti istruttori per consentire la successiva decisione e la calendarizzazione della causa. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione di merito; in caso affermativo deve aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicare gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e precisare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. La Città Metropolitana deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di sopravvenuto disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, anche in relazione alla verifica dell'interesse alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili all'adozione dell'ordinanza istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia rispetto all'invito a dichiarare la permanenza dell'interesse può costituire manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
artt. 244-245 d.lgs. 152/2006
Costituiscono il fondamento normativo del procedimento ambientale relativo agli accertamenti sui superamenti riscontrati nel sito.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo invita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia amministrativa non ancora matura per la decisione, il giudice può ordinare alla parte ricorrente di aggiornare la situazione relativa alla vicenda, indicando fatti e atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
- Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente di depositare chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché gli atti impugnati e la documentazione di corredo eventualmente non ancora prodotti.
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