Ordinanza n. 1285/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Del Bando prot. n. 290773/2025 con cui l’Agenzia delle Entrate Divisione Risorse ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicato in data 11.07.2025 sul Portale InPa; Del diario delle prove del 30.09.2025 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate; Del calendario delle prove scritte del 30.09.2025 pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate; Dell’avviso indicante il numero di domande di partecipazione pervenute per il nuovo concorso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate; delle prove stesse, degli esiti e di ogni atto/verbale annesso; Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale: 1) il Piano integrato di attività e di organizzazione 2025 – 2027, e in particolare del Piano triennale dei fabbisogni di personale, nelle parti di interesse, e degli allegati nelle relativi parti di interesse, e se ritenuto opportuno anche del PIAO 2024.-2026, ove interpretati in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’utilizzo delle graduatorie delle varie Direzioni regionali e provinciali pre-vigenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALESSANDRINI GIUSEPPE il 19.1.2026 : Per l’annullamento, previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra misura cautelare, nella prossima Camera di Consiglio che si chiede sin da ora di fissare: 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Lazio e uffici centrali, Lombardia, Toscana Abruzzo e Sardegna, anche nella parte in cui si prevede la presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza dal 18 dicembre 2025; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) delle Regioni sopra menzionate per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico- tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) Degli esiti delle prove scritte; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; d. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; e. il diario d’esame, ove lesivo; f. la Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; g. calendario della prova scritta; h. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; i. esiti anonimi della prova scritta; l. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; unitamente a quanto già impugnato in sede principale nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’utilizzo delle graduatorie delle varie Direzioni regionali e provinciali previgenti in cui sono inseriti; con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, ad utilizzare le graduatorie già vigenti per colmare il fabbisogno di personale rilevato nei limiti di quanto di interesse. Con riserva di ulteriori mezzi istruttori. Con condanna di vittoria e spese difensive in distrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando e atti della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, nonché diario, prove, esiti, graduatorie, elenchi dei vincitori e atti connessi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando e gli atti della selezione pubblica indetta dall'Agenzia delle Entrate per 2.700 funzionari giuridico-tributari, nonché gli atti successivi relativi alle prove, agli esiti, alle graduatorie e alla presa di servizio dei vincitori. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'utilizzo delle graduatorie concorsuali previgenti delle Direzioni regionali e provinciali e la condanna dell'amministrazione a utilizzarle per coprire il fabbisogno di personale. Con motivi aggiunti sono stati impugnati, tra l'altro, l'avviso di pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori, le graduatorie degli idonei, gli esiti anonimi rettificati delle prove scritte e gli ulteriori atti connessi. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare. Il giudice ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento delle domande.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, ritenuti potenziali controinteressati. Considerato l'elevato numero dei destinatari e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e con evidenza nel portale della Direzione regionale interessata. L'avviso deve contenere gli elementi identificativi del giudizio, delle parti, degli atti impugnati e dei controinteressati, nonché il testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza. L'Agenzia deve mantenere visibile la documentazione fino alla sentenza definitiva di primo grado e rilasciare un attestato dell'avvenuta notificazione. La notificazione deve essere eseguita entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità del gravame. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento della domanda.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, quando il numero dei destinatari o la difficoltà di reperirne gli indirizzi lo giustifichi, la notificazione per pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della notificazione per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La mancata esecuzione della notificazione o il mancato deposito della relativa prova nei termini assegnati comporta l'improcedibilità del gravame.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare, alla quale la parte ricorrente ha rinunciato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'accoglimento di un ricorso può pregiudicare la posizione di soggetti utilmente collocati in una graduatoria concorsuale, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti, quali potenziali controinteressati, anche se il merito della controversia non è ancora esaminato.
- L'elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi giustificano l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, da eseguire secondo le modalità concretamente stabilite dal giudice e mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata.
- Quando il giudice assegna un termine perentorio per la notificazione per pubblici proclami e un successivo termine per il deposito della prova dell'adempimento, l'inosservanza di tali termini comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La rinuncia all'istanza cautelare deve essere distinta dalla rinuncia al ricorso: essa impedisce la decisione sulla domanda cautelare, ma non definisce il giudizio di merito, che deve proseguire secondo le modalità fissate dal giudice.
Come è indicizzato
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