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Sentenza

Sentenza n. 2041/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso pubblico per otto posti di collaboratore amministrativo professionale, gli atti e i verbali della procedura, incluso il verbale che ha stabilito la tipologia della prova scritta, e la successiva graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, dopo aver superato la preselezione a quiz, hanno sostenuto il 22 maggio 2026 la prova scritta del concorso bandito dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per otto posti a tempo pieno e indeterminato di collaboratore amministrativo professionale, categoria D. Il bando, in conformità all’art. 43 d.P.R. 220/2001, prevedeva per la prova scritta l’elaborazione di atti attinenti alla materia del concorso oppure la soluzione di quesiti a risposta sintetica; riservava invece i quiz a risposta multipla alla sola preselezione, prevista in caso di oltre 300 domande. I candidati hanno appreso durante la prova che anche lo scritto consisteva in 30 quesiti a risposta multipla, con una sola risposta esatta, e non sono stati ammessi alla fase successiva. Hanno dedotto la violazione della lex specialis e dell’art. 43 d.P.R. 220/2001, censurando la sostituzione della prova scritta prevista dal bando con una prova a quiz. L’Azienda ha chiesto il rigetto; si è costituita anche una candidata ammessa alla prova successiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto che il questionario a risposta multipla sia strutturalmente distinto e non fungibile rispetto ai quesiti a risposta sintetica: il primo richiede di individuare una risposta predeterminata e verifica soprattutto conoscenze nozionistiche, mentre i secondi comportano l’elaborazione scritta di una risposta e una riflessione critica. Gli artt. 12 e 43 d.P.R. 220/2001 non autorizzavano la commissione a sostituire la modalità fissata dal bando. La scelta ha quindi comportato una disapplicazione illegittima della lex specialis, che vincolava l’amministrazione e la commissione in assenza di un esercizio dell’autotutela. L’Azienda è stata condannata a pagare ai ricorrenti euro 2.500,00, oltre accessori di legge; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 220/2001

    a mente del successivo art. 43, comma 2, rubricato “Prove di esame”, “i bandi di concorso stabiliscono l’oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica”

    La previsione consente che la prova scritta consista in quesiti a risposta sintetica, ma non autorizza a convertirla in quiz a risposta multipla quando il bando riservi questi ultimi alla preselezione.

  • art. 12, comma 1, d.P.R. 220/2001

    in base all’art. 12, comma 1, d.P.R. n. 220/2001, rubricato “Prova scritta: modalità di espletamento”, “la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche”

    La norma disciplina la predisposizione della prova scritta mediante temi o questionari a risposte sintetiche e non fonda la sostituzione con domande a risposta multipla.

  • art. 60 c.p.a.

    previo avviso ex art. 60 c.p.a., sussistono pertanto i presupposti per una definizione della controversia in sede cautelare con una pronuncia in forma semplificata, con accoglimento della domanda e conseguente annullamento degli atti impugnati

    Il giudice ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede camerale, dopo aver avvisato le parti, ravvisando i presupposti per decidere la controversia.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, la prova a quiz con risposte predeterminate è strutturalmente distinta e non fungibile rispetto alla prova a risposta sintetica: la prima verifica prevalentemente conoscenze nozionistiche, mentre la seconda richiede l’elaborazione di una risposta scritta e una riflessione critica.
  • Il bando di concorso, quale lex specialis, vincola rigidamente l’amministrazione e la commissione; le modalità di prova da esso stabilite non possono essere modificate o disapplicate in sede di svolgimento della selezione, salvo il previo esercizio dell’autotutela.
  • La previsione normativa che consente di strutturare la prova scritta come soluzione di quesiti a risposta sintetica non autorizza, in assenza di una corrispondente previsione del bando, a sostituirla con un questionario a risposta multipla.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaAutotutela decisoria

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