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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06113/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censurava la sentenza della Corte d\'Appello che aveva confermato la condanna per frode informatica (art. 640‑ter c.p.). Le censure principali erano: (1) carenza di motivazione sulla legittimazione a proporre querela della sig.ra Ardia Francesca (proprietaria della slot machine) rispetto al comodatario Cavalca William; (2) mancata e illogica motivazione sulla consumazione del reato e sulla quantificazione dell\'ingiusto profitto (si rilevava che all\'imputato erano stati trovati solo €43,00 mentre la Corte aveva indicato un profitto di €124,00), con richiesta di riqualificazione in tentativo; (3) omissione di motivazione circa l\'applicabilità della causa estintiva di cui all\'art. 162‑ter c.p. per la somma offerta a risarcimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale: la proprietaria della slot machine è persona offesa e legittimata a proporre querela, perché l\'alterazione del sistema informatico le lede direttamente l\'interesse protetto; l\'ingiusto profitto è stato correttamente valutato come la possibilità di giocare senza pagare (cioè un vantaggio patrimoniale anche se non seguito da evidente aumento di denaro), quantificato confrontando le giocate registrate e il denaro presente nella macchina; la somma offerta dall\'imputato non era idonea ad integrare la causa estintiva dell\'art. 162‑ter c.p. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 640‑ter cod. pen.

    La frode informatica ha la stessa struttura della truffa ma si realizza mediante la manipolazione del sistema informatico; il reato si consuma quando l\'agente consegue l\'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

  • art. 120 cod. pen.

    La legittimazione a presentare querela spetta alla persona offesa, ossia al titolare dell\'interesse direttamente protetto dalla norma penale; possono coesistere più soggetti passivi (es. proprietario e comodatario) a seconda del bene giuridico leso.

  • art. 162‑ter cod. pen.

    La causa estintiva per condotte riparatorie richiede atti spontanei, idonei e definitivi a incrementare la sfera patrimoniale e giuridica della persona offesa; la sola restituzione o somme insufficienti non sono in genere integrative della causa estintiva, salvo eliminazione del cosiddetto danno criminale ove possibile.

  • art. 611, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    Previsione procedurale relativa al processo decisionale sulla base degli atti scritti (ricorso cartolare / decisione senza udienza orale), richiamata in sede di deposito della motivazione e decisione.

Massime di principio

  • La persona offesa coincide con il titolare dell\'interesse direttamente protetto dalla norma: nel caso di manipolazione di apparecchi elettronici prevale la titolarità del proprietario dell\'apparato, pur restando rilevante la posizione del comodatario.
  • Nel reato di frode informatica l\'\'ingiusto profitto\' va interpretato in senso ampio: comprende anche il vantaggio derivante al reo dal non dover corrispondere il prezzo del servizio/giochi (evitamento di spesa), non solo l\'aumento materiale di denaro.
  • Per distinguere consumazione da tentativo occorre verificare se l\'autore ha effettivamente conseguito (o si sia posto nelle condizioni di conseguire) l\'ingiusto profitto; la semplice presenza di somme recuperate non esclude automaticamente la consumazione se l\'artificio ha consentito la fruizione gratuita.
  • La causa estintiva dell\'art. 162‑ter richiede riparazione spontanea, adeguata e definitiva: offerte parziali o non idonee alla eliminazione del danno criminale sono insufficienti.
  • Nelle frodi su dispositivi meccanico‑elettronici la quantificazione del danno può essere effettuata mediante il confronto tra le giocate registrate dal sistema e il contante presente nell\'apparecchio; tale modo di prova è ritenuto accettabile per la determinazione del danno patrimoniale.

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