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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 5974 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo alla maggiore ICI dovuta per l'anno 2005, sostenendo principalmente che l'atto fosse privo di adeguata motivazione perché non riproduceva né allegava l'atto dell'Agenzia del Territorio attributivo della maggiore rendita catastale. Ha inoltre contestato la mancata indicazione dell'autorità amministrativa presso cui presentare un'istanza di riesame. In Cassazione ha dedotto la violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi di accertamento e dei requisiti degli atti tributari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente aveva riportato solo parzialmente il contenuto dell'avviso e non aveva consentito di verificare se il dettaglio richiamato contenesse elementi sufficienti a motivare la pretesa. Il secondo motivo è stato rigettato: la mancata indicazione dell'autorità amministrativa cui chiedere il riesame non determina, di per sé, la nullità dell'avviso, potendo eventualmente rilevare soltanto ai fini della rimessione in termini quando vi sia incertezza sui mezzi di tutela. La motivazione della sentenza regionale è stata corretta in diritto, perché l'art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992 riguarda i requisiti del ricorso tributario e non quelli dell'atto impositivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.200 euro per spese di lite, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 162

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono recare in allegato o riprodurre nel contenuto essenziale l'atto presupposto al quale facciano eventualmente richiamo, salvo che si tratti di atto conosciuto o già ricevuto dal contribuente.

    L'obbligo di allegazione o riproduzione dell'atto presupposto opera quando l'atto non sia già conosciuto o ricevuto dal contribuente. Tuttavia, nel caso concreto la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso non riportava integralmente l'avviso e non consentiva di verificare il contenuto del dettaglio richiamato.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'atto tributario deve essere motivato e deve indicare, tra l'altro, i termini e l'autorità giurisdizionale cui è possibile ricorrere. L'indicazione dell'autorità amministrativa per un eventuale riesame non è invece sempre requisito essenziale la cui omissione comporti la nullità dell'atto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18

    La norma disciplina i requisiti del ricorso davanti al giudice tributario e non i requisiti formali degli avvisi di accertamento. La sentenza di merito aveva richiamato tale disposizione in modo non corretto, ma la Corte ha potuto correggere la motivazione mantenendo fermo il risultato.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Impone l'indicazione del termine e dell'autorità giurisdizionale cui è possibile ricorrere, ma non stabilisce che la mancata indicazione dell'autorità amministrativa per il riesame determini automaticamente la nullità dell'atto.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Impone al ricorso per cassazione specificità e completezza nell'esposizione dei fatti e delle censure. La mancata trascrizione integrale o precisa dell'atto rilevante può rendere il motivo inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione giuridica della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme al diritto e la correzione non richieda nuovi accertamenti di fatto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento fondato su un atto presupposto deve normalmente allegare tale atto o riprodurne il contenuto essenziale, salvo che il contribuente lo conosca già o ne abbia ricevuto copia.
  • Per contestare efficacemente in Cassazione un difetto di motivazione è necessario riportare in modo completo e preciso il contenuto dell'atto impugnato; una trascrizione parziale può comportare l'inammissibilità del motivo.
  • La mancata indicazione dell'autorità amministrativa competente per un'istanza di riesame non determina automaticamente la nullità dell'avviso, purché siano indicati correttamente il termine e il giudice competente per il ricorso.
  • Un errore nella motivazione giuridica del giudice di merito non comporta necessariamente la cassazione della sentenza se il dispositivo è corretto: la Corte può sostituire la motivazione con una corretta applicazione del diritto.
  • Il contribuente che perde integralmente il giudizio di legittimità può essere condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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