Cassazione Penale, Ordinanza n. 35343/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto del 17 dicembre 2025 della Corte di appello di Catanzaro, che aveva rigettato il suo appello contro il decreto del Tribunale di Catanzaro applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Ha dedotto vizio di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. La Corte ha rilevato che le censure erano generiche e indeterminate: non indicavano gli elementi posti a fondamento delle doglianze né consentivano di individuare i rilievi rivolti alla motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; ha osservato che, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non aveva precisato gli elementi a sostegno delle proprie censure. Lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La misura di sorveglianza speciale disposta dal Tribunale e confermata in appello resta ferma.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il ricorso - che deduce vizio di motivazione e violazione del principio di proporzionalità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato
Il ricorso è inammissibile per carenza di specificità quando non indica gli elementi concreti a fondamento delle censure e non permette al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso che, pur denunciando vizi motivazionali o la violazione di un principio, non espone gli elementi concreti su cui si fonda la censura e non consente al giudice dell'impugnazione di comprenderne l'oggetto e svolgere il proprio sindacato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35284/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35311/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35312/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35313/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35314/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_penale · 5 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35315/2026 del 05/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →