Sentenza n. 3117/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: a) del decreto del Prefetto della Provincia di Caserta prot. n. -OMISSIS- recante interdittiva antimafia ex artt. 84, co. 4, e 91 D. Lgs. n. 159/2011, in danno della società ricorrente; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o presupposto, ove lesivo della posizione della ricorrente, ivi compreso il verbale del GIA del -OMISSIS-, richiamato nell'atto interdittivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante interdittiva antimafia e relativi atti presupposti, incluso il verbale del GIA
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha dedotto l'illegittimità dell'interdittiva antimafia contestando, da un lato, la rilevanza del collegamento valorizzato dalla Prefettura tra i propri organi e titolari del capitale e una diversa società, nella quale tali soggetti avevano detenuto complessivamente una partecipazione del 20% acquisita per successione ereditaria e successivamente ceduta a terzi, senza avere svolto attività gestionale significativa; dall'altro, l'assenza di elementi dai quali desumere che l'amministratore di tale diversa società, ritenuto vicino a un clan mafioso e sottoposto a procedimento penale per concorso esterno in associazione mafiosa, avesse esercitato un'influenza diretta o indiretta sulla società ricorrente. Sono stati evidenziati, in particolare, l'estraneità di tale soggetto alla compagine della ricorrente, l'assenza di rapporti economici o contrattuali tra le società, la diversità degli oggetti sociali, la mancanza di comunanza di sedi, personale, risorse e consulenti, nonché la successiva cessione della partecipazione nella società collegata. La ricorrente ha quindi censurato il difetto di istruttoria e l'insufficienza del quadro indiziario posto a fondamento della prognosi di permeabilità mafiosa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'interdittiva antimafia e gli atti presupposti. Il Collegio ha premesso che il pericolo di infiltrazione mafiosa può essere desunto da una pluralità di elementi e deve essere valutato con metodo induttivo-probabilistico, secondo il criterio del "più probabile che non", senza necessità dello standard penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Tuttavia, nel caso concreto, il quadro indiziario non è stato ritenuto sufficientemente strutturato, solido e individualizzato. La Prefettura aveva fondato la prognosi essenzialmente sulla partecipazione dei soggetti collegati alla società ricorrente in un'altra società amministrata da persona ritenuta vicina alla criminalità organizzata, senza indicare in che modo tale amministratore potesse esercitare pressioni o condizionamenti sulla ricorrente. Il TAR ha rilevato l'assenza di rapporti economici, contrattuali, organizzativi o gestionali tra le due società e la mancata considerazione di circostanze decisive: l'assenza di incarichi gestori dei soggetti interessati nella società collegata, la loro partecipazione meramente successoria e limitata, la sostanziale inattività di tale società, la successiva cessione delle quote e l'estraneità dell'amministratore ritenuto vicino al clan dalla società ricorrente. Ne è derivata una valutazione prefettizia incompleta, non proporzionata e inidonea a dimostrare una concreta e attuale probabilità di infiltrazione mafiosa. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell'interdittiva antimafia; l'esercizio del potere interdittivo presuppone una prognosi concreta e attuale di infiltrazione mafiosa fondata su un quadro indiziario adeguato.
art. 91 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale disciplina dell'informazione antimafia; la misura non può fondarsi su collegamenti meramente astratti o non adeguatamente verificati, ma richiede elementi indiziari specifici e plausibili.
artt. 110 e 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, c.p.
Le contestazioni penali a carico dell'amministratore della società collegata costituiscono il presupposto fattuale valorizzato dalla Prefettura, ma non sono state ritenute sufficienti, da sole e in assenza di ulteriori elementi, a dimostrare l'infiltrazione nella società ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- L'interdittiva antimafia può essere adottata sulla base di una valutazione induttiva e probabilistica, secondo il criterio del "più probabile che non", senza che sia necessario raggiungere il livello di certezza richiesto per l'accertamento della responsabilità penale; gli indizi devono tuttavia essere gravi, precisi, concordanti e concretamente riferibili all'impresa destinataria.
- Il mero collegamento partecipativo o successorio tra soggetti appartenenti alla compagine di un'impresa e una diversa società amministrata da persona ritenuta vicina alla criminalità organizzata non è sufficiente a fondare un'interdittiva antimafia se non sono individuati ulteriori elementi concreti di influenza, ingerenza, controllo o condizionamento sulla prima impresa.
- La prognosi di permeabilità mafiosa deve essere individualizzata e attuale: l'autorità prefettizia deve considerare anche l'assenza di rapporti economici o contrattuali, la diversità degli oggetti sociali, la mancanza di comunanza di sedi, personale, risorse e consulenti, l'assenza di effettivi incarichi gestori e la cessazione della partecipazione nella società collegata.
- L'interdittiva antimafia è illegittima quando l'istruttoria e la motivazione non valutano circostanze decisive idonee a depotenziare il collegamento valorizzato e il compendio indiziario non consente di desumere con apprezzabile probabilità una concreta e attuale permeabilità dell'impresa alla criminalità organizzata.
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